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Gli atti di ritiro

Indice della guida di diritto amministrativo
A cura di Maria Luisa Foti
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Gli atti di ritiro

Gli atti di ritiro sono quei provvedimenti a contenuto negativo, emanati in base ad un riesame dell’atto. Tra questi vi è l’annullamento d’ufficio che è un provvedimento di secondo grado con il quale viene caducato con efficacia retroattiva un atto amministrativo illegittimo. Il provvedimento può essere annullato d’ufficio quando sussistono le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati, come previsto dall’articolo 21-nonies, l.241/1990.

Secondo quanto previsto dall’articolo 21-quinquies, l.241/1990, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. Con il provvedimento di revoca sorge l’obbligo di provvedere all’indennizzo dei pregiudizi verificatesi in danno dei soggetti interessati. Tra gli atti di ritiro abbiamo poi l’abrogazione, che si attua per il sopravvenire di nuove circostanze di fatto che rendono l’atto non più rispondente al pubblico interesse e la pronuncia di decadenza. La P.A. utilizza questo rimedio in caso di inadempimento degli obblighi o degli oneri incombenti sui destinatari, di mancato esercizio delle facoltà derivanti dall’atto amministrativo o ancora nel caso del venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e continuazione del rapporto.

L’atto amministrativo annullabile può essere sanato attraverso una successiva manifestazione di volontà : è questo il caso della convalescenza,che tende ad eliminare il vizio che inficia l’atto e della conservazione, che tende a rendere l’atto inattaccabile da parte dei soggetti destinatari con ricorsi amministrativi o giurisdizionali, nonostante l’illegittimità dell’atto.



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