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Contributo unificato
Il contributo unificato è l'importo dovuto al momento della
iscrizione a ruolo. Gli importi del contributo unificato sono indicati
nell'articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in Suppl. ordinario n. 126
alla Gazz. Uff., 15 giugno, n. 139) e successive modifiche. - Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
Tabella aggiornata alle modifiche introdotte dall'Art. 37, C 6 del D.L. 6 luglio 2011, 98
Tabella riassuntiva
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Procedimenti ordinari
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fino a € 1.100,00 |
€ 37,00 |
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da € 1.100,01 fino a € 5.200,00 |
€ 85,00 |
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da € 5.200,01 fino a € 26.000,00 |
€ 206,00 |
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da € 26.000,01 fino a € 52.000,00 |
€ 450,00 |
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da € 52.000,01 fino a € 260.000,00 |
€ 660,00 |
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da € 260.000,01 fino a € 520.000,00 |
€ 1.056,00 |
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da € 520.000,00 e oltre |
€ 1.466,00 |
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Valore indeterminabile - competenza esclusiva del Giudice di Pace
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€ 206,00 |
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Valore indeterminabile Tribunale
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€ 450,00 |
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Omessa dichiarazione (Valore presunto superiore a € 520.000,00) |
€ 1.466,00 |
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Fallimento: |
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Intera procedura fallimentare
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€ 740,00 |
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Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento |
50% del contributo |
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Procedimenti speciali: |
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Procedimenti speciali, d'ingiunzione, di opposizione ad ingiunzione, sfratti, cautelari in genere |
50% del contributo
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Volontaria giurisdizione
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€ 85,00 |
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Procedure esecutive: |
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Esecuzioni immobiliari |
€ 242,00 |
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Esecuzioni mobiliari fino a € 2.500,00 |
€ 37,00 |
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Esecuzioni mobiliari di valore superiore ad € 2.500,00 |
€ 121,00 |
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Altri procedimenti esecutivi |
€ 121,00 |
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Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi |
€ 146,00 |
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Procedimenti esecutivi per consegna o rilascio |
Esenti |
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Ricorsi amministrativi:
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Ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato |
€ 600,00 |
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Altri ricorsi
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300,00 |
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Ricorsi con rito abbreviato comune a determinate materie rpevisto dal Libro IV, Titolo V, D.lgas 104/2010 |
€ 1.500,00 |
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Ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere A) e B), del D.lgs 2 luglio 2010 numero 104
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€ 4.000,00 |
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Norma di riferimento
Riportiamo qui di seguito il testo dell'articolo 13 con le modifiche
successivamente apportate.
Art. 13 Importi 1. Il contributo unificato e'
dovuto nei seguenti importi: a) euro 37 per
i processi di valore fino a 1.100 euro, nonche' per i
processi per controversie di
previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto
previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui
all'articolo 711 del codice di procedura civile, e
per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1°
dicembre 1970, n. 898;
b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100
e fino a euro 5.200 e per i processi di
volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro
IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di
procedura civile, e per i processi contenziosi di
cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n.
898,
c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i
processi contenziosi di valore indeterminabile di
competenza esclusiva del giudice di pace; d) euro 450 per i
processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per
i processi civili e amministrativi di valore
indeterminabile; e) euro 660 per i processi di valore
superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000; f) euro
1.056 per i processi di valore superiore a
euro 260.000 e fino a euro 520.000; g) euro 1.466 per i
processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione
immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 242. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi
esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e'
pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti
esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 146.
2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi
dinanzi alla Corte di cassazione, oltre
al contributo unificato, e' dovuto un
importo pari all'imposta fissa
di registrazione dei provvedimenti giudiziari. 3. Il contributo e'
ridotto alla meta' per i processi speciali
previsti nel libro IV, titolo I, del codice di
procedura civile, compreso il giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione
alla sentenza dichiarativa di fallimento e
per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di
pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-
bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi
di sfratto per morosita' si determina in base all'importo dei canoni
non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione
per la convalida e quello dei processi
di finita locazione si determina in base
all'ammontare del canone per ogni anno. 3-bis. Ove il
difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il
proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo
comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero
qualora la parte ometta di indicare il codice
fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario,
nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della meta'. 4. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191. 5. Per la procedura fallimentare,
che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di
fallimento alla chiusura, il contributo dovuto e' pari a
euro 740. 6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14,
il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). 6-bis.
Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti
importi: a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto
di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di
ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. Non
e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della
citata legge n. 241 del 1990 avverso
il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195, di attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale; b) per le controversie
concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c) per i
ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie
previsto dal libro IV, titolo V, del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche' da altre disposizioni che
richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.500; d) per i
ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro 4.000; e) in
tutti gli altri casi non previsti dalle lettere
precedenti e per il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla
normativa vigente, il contributo dovuto e' di euro 600. I
predetti importi sono aumentati della meta' ove il
difensore non indichi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata
e il proprio recapito fax, ai
sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello
principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande
nuove. 6-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98.
6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le
Commissioni tributarie provinciali e regionali
e' dovuto il contributo unificato nei seguenti importi: a) euro 30 per controversie di valore fino a euro
2.582,28; b) euro 60 per controversie di valore
superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000; c)
euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a
euro 25.000; d) euro 250 per controversie di
valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000; e) euro 500 per controversie di valore superiore a
euro 75.000 e fino a euro 200.000; f)
euro 1.500 per controversie di valore
superiore a euro 200.000.
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