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Contributo unificato

Il contributo unificato è l'importo dovuto al momento della iscrizione a ruolo. Gli importi del contributo unificato sono indicati nell'articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in Suppl. ordinario n. 126 alla Gazz. Uff., 15 giugno, n. 139) e successive modifiche. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
Tabella aggiornata alle modifiche introdotte dall'Art. 37, C 6 del D.L. 6 luglio 2011, 98

Tabella riassuntiva

Procedimenti ordinari


fino a € 1.100,00 € 37,00

da € 1.100,01 fino a € 5.200,00 € 85,00

da € 5.200,01 fino a € 26.000,00 € 206,00

da € 26.000,01 fino a € 52.000,00 € 450,00

da € 52.000,01 fino a € 260.000,00 € 660,00

da € 260.000,01 fino a € 520.000,00 € 1.056,00

da € 520.000,00 e oltre € 1.466,00

Valore indeterminabile - competenza esclusiva del Giudice di Pace
€ 206,00

Valore indeterminabile Tribunale
€ 450,00

Omessa dichiarazione (Valore presunto superiore a € 520.000,00) € 1.466,00

Fallimento:

Intera procedura fallimentare
€ 740,00

Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento 50% del contributo

Procedimenti speciali:

Procedimenti speciali, d'ingiunzione, di opposizione ad ingiunzione, sfratti, cautelari in genere 50% del contributo


Volontaria giurisdizione
€ 85,00

Procedure esecutive:

Esecuzioni immobiliari € 242,00

Esecuzioni mobiliari fino a € 2.500,00 € 37,00

Esecuzioni mobiliari di valore superiore ad € 2.500,00 € 121,00

Altri procedimenti esecutivi € 121,00

Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi € 146,00

Procedimenti esecutivi per consegna o rilascio Esenti

Ricorsi amministrativi:
Ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato € 600,00
Altri ricorsi
300,00
Ricorsi con rito abbreviato comune a determinate materie rpevisto dal Libro IV, Titolo V, D.lgas 104/2010 € 1.500,00
Ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere A) e B), del D.lgs 2 luglio 2010 numero 104 € 4.000,00

Norma di riferimento

Riportiamo qui di seguito il testo dell'articolo 13 con le modifiche successivamente apportate.

Art. 13  Importi  
  1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi: 
    a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro,  nonche' per  i  processi  per  controversie  di   previdenza   e   assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di  cui  all'articolo  711  del  codice  di  procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma  16,  della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

 b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro  1.100  e fino a euro 5.200 e  per  i  processi  di  volontaria  giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo  VI,  del  codice  di  procedura  civile,  e  per  i  processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge  1  dicembre  1970,  n. 898,

    c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino  a  euro  26.000  e  per  i  processi  contenziosi   di   valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;     d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro  26.000 e fino a euro 52.000 e per i  processi  civili  e  amministrativi  di valore indeterminabile;     e) euro 660 per i processi di valore superiore a euro  52.000 e fino a euro 260.000;     f) euro 1.056 per i  processi  di  valore  superiore  a  euro 260.000 e fino a euro 520.000;     g) euro 1.466 per i  processi  di  valore  superiore  a  euro 520.000.       2. Per i processi di  esecuzione  immobiliare  il  contributo dovuto e' pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 37. Per i processi di  opposizione  agli  atti  esecutivi  il  contributo dovuto e' pari a euro 146.
  2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi  alla  Corte  di  cassazione,  oltre  al  contributo unificato,  e'  dovuto  un  importo   pari   all'imposta   fissa   di registrazione dei provvedimenti giudiziari.   3. Il contributo e' ridotto alla  meta'  per  i  processi  speciali previsti nel libro IV, titolo I,  del  codice  di  procedura  civile, compreso il  giudizio  di  opposizione  a  decreto  ingiuntivo  e  di opposizione alla sentenza  dichiarativa  di  fallimento  e  per  le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma  1-  bis.  Ai fini del contributo dovuto, il valore dei  processi  di  sfratto  per morosita' si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto  di  citazione  per  la  convalida  e quello  dei  processi  di  finita  locazione  si  determina  in  base all'ammontare del canone per ogni anno.
  3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di  fax  ai  sensi  degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  ovvero qualora la parte ometta  di  indicare  il  codice  fiscale  nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel  ricorso il contributo unificato e' aumentato della meta'.
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191.
  5. Per  la  procedura  fallimentare,  che  e'  la  procedura  dalla sentenza dichiarativa di  fallimento  alla  chiusura,  il  contributo dovuto e' pari a euro 740.
  6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g).   6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti  ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato e'  dovuto nei seguenti importi: a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116  e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli  aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di  soggiorno  e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di  esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il  contributo  dovuto e' di euro 300. Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata  legge  n.  241  del  1990  avverso  il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  195,  di  attuazione  della  direttiva   2003/4/CE sull'accesso del pubblico  all'informazione  ambientale;  b)  per  le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica  il comma 3; c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune  a determinate materie previsto dal libro  IV,  titolo  V,  del  decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche' da altre disposizioni  che richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.500;  d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b),  del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro 4.000; e) in tutti gli altri casi  non  previsti  dalle  lettere precedenti  e  per  il  ricorso  straordinario  al  Presidente  della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa  vigente,  il  contributo dovuto e' di euro 600. I predetti importi sono aumentati della  meta' ove  il  difensore  non  indichi  il  proprio  indirizzo   di   posta elettronica  certificata  e  il  proprio  recapito  fax,   ai   sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo  di  cui  al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104.  Ai  fini  del  presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.
  6-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98.   6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni  tributarie  provinciali  e  regionali  e'  dovuto  il contributo unificato nei seguenti importi:
    a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
    b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
    c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro  5.000  e fino a euro 25.000;
    d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000  e fino a euro 75.000;
    e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000  e fino a euro 200.000;
    f) euro  1.500  per  controversie  di  valore  superiore  a  euro 200.000. 
   

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