Dei delitti contro la personalità dello Stato

Indice del codice penale

LIBRO SECONDO

DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO PRIMO

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO

CAPO I

Dei delitti contro la personalita' internazionale dello Stato

Art. 241. (Attentati contro l'integrita', l'indipendenza e l'unita' dello Stato).

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranita' di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unita' dello Stato, e' punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

La pena e' aggravata se il fatto e' commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche.

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

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Note:

La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso".

Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

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Note:

Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695 convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che il termine di centoventi giorni previsto nel presente articolo, e' differito di ulteriori centoventi giorni.

Art. 242. (Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano)

Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, e' punito con l'ergastolo. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva e' punito con la morte. 5

Non e' punibile chi, trovandosi, durante le ostilita', nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, e' considerato cittadino anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana.

Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti.

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 243. (Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano)

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinche' uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilita' contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se la guerra segue, si applica la pena di morte; se le ostilita' si verificano, si applica l'ergastolo. 5

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 244. (Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra)

Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, e' punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, e' punito con l'ergastolo.

Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena e' della reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena e' della reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 245. (Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralita' o alla guerra)

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralita', ovvero alla dichiarazione di guerra, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena e' aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa.

Art. 246. (Corruzione del cittadino da parte dello straniero)

Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per se' o per altri, denaro o qualsiasi utilita', o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.

Alla stessa pena soggiace lo straniero che da' o promette il denaro o l'utilita'.

La pena e' aumentata:

1° se il fatto e' commesso in tempo di guerra;

2° se il denaro o l'utilita' sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.

Art. 247. (Favoreggiamento bellico)

Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con la morte. 5

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 248. (Somministrazione al nemico di provvigioni)

Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.

Art. 249. (Partecipazione a prestiti a favore del nemico)

Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.

Art. 250. (Commercio col nemico)

Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, e' punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a lire diecimila.

Art. 251. (Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra)

Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita', per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell'opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a lire diecimila.

Se l'inadempimento, totale o parziale, del contratto e' dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla meta'.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorche' essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura.

Art. 252. (Frode in forniture in tempo di guerra)

Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nello articolo precedente e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell'opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a lire ventimila.

Art. 253. (Distruzione o sabotaggio di opere militari)

Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato e' punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica la pena di morte:

1° se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;

2° se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 254. (Agevolazione colposa)

Quando l'esecuzione del delitto preveduto dall'articolo precedente e' stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 255. (Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato)

Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato e' punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. 5

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 256. (Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato)

Chiunque si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d'ordine politico, interno o internazionale.

Se si tratta di notizie di cui l'Autorita' competente ha vietato la divulgazione, la pena e' della reclusione da due a otto anni.

Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. 5

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 257. (Spionaggio politico o militare)

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Si applica la pena di morte:

1° se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;

2° se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 258. (Spionaggio di notizie di cui e' stata vietata la divulgazione)

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'Autorita' competente ha vietato la divulgazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Si applica l'ergastolo se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano.

Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. 5

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 259. (Agevolazione colposa)

Quando l'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 e' stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, questi e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Le stesse pene si applicano quando l'esecuzione dei delitti suddetti e' stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato.

Art. 260. (Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio)

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1° si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

2° e' colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimita', in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258;

3° e' colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256.

Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti e' commesso in tempo di guerra, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica.

Art. 261. (Rivelazione di segreti di Stato)

Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'articolo 256 e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena della reclusione non puo' essere inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell'ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte.5

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 262. (Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione)

Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorita' competente ha vietato la divulgazione, e' punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena e' della reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte. 5

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 263. (Utilizzazione dei segreti di Stato)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

Se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole e' punito con la morte. 5

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 264. (Infedelta' in affari di Stato)

Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato, si rende infedele al mandato e' punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Art. 265. (Disfattismo politico)

Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attivita' tale da recare nocumento agli interessi nazionali, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

La pena e' non inferiore a quindici anni:

1° se il fatto e' commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;

2° se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.

La pena e' dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.

Art. 266. (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi)

Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, e' punito, per cio' solo, se il fatto non costituisce un piu' grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.

La pena e' della reclusione da due a cinque anni se il fatto e' commesso pubblicamente.

Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso in tempo di guerra.

Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto e' commesso:

1° col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;

2° in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di piu' persone;

3° in una riunione che, per il luogo in cui e' tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.

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Note:

La Corte Costituzionale con sentenza 8-21 marzo 1989, n. 139 (in G.U. 1Є s.s. 29/03/1989, n. 13) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che per l'istigazione di militari a commettere un reato militare la pena sia "sempre applicata in misura inferiore alla meta' della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione".

Art. 267. (Disfattismo economico)

Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.

Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non puo' essere inferiore a dieci anni.

La reclusione e' non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.

Art. 268. (Parificazione degli Stati alleati)

Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto e' commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.

Art. 269.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85

Art. 270. (Associazioni sovversive).

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Art. 270-bis. (Associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico).

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

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Note:

Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 1, comma 3-bis) che "La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale quando e' coinvolto un minore".

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 270-bis.1 (Circostanze aggravanti e attenuanti).

Per i reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena e' aumentata della meta', salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia e l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.

Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.

Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non e' punibile il colpevole di un delitto commesso per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Art. 270-ter. (Assistenza agli associati).

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis e' punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata continuativamente.

Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

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Note:

Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 1, comma 3-bis) che "La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale quando e' coinvolto un minore".

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 270-quater.

(Arruolamento con finalita' di terrorismo anche internazionale).

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o piu' persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata e' punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

256

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Note:

Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 1, comma 3-bis) che "La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale quando e' coinvolto un minore".

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 270-quater.1 (Organizzazione di trasferimenti per finalita' di terrorismo).

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, e' punito con la reclusione da cinque a otto anni.

256

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Note:

Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 1, comma 3-bis) che "La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale quando e' coinvolto un minore".

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumenta da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 270-quinquies. (Addestramento ad attivita' con finalita' di terrorismo anche internazionale).

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonche' di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata , nonche' della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

256

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Note:

Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 1, comma 3-bis) che "La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale quando e' coinvolto un minore".

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 270-quinquies.1 (Finanziamento di condotte con finalita' di terrorismo).

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies e' punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 270-quinquies.2 (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro).

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Art. 270-sexies. (Condotte con finalita' di terrorismo).

  1. Sono considerate con finalita' di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonche' le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalita' di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

256

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Note:

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta'. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 270-septies. (Confisca).

Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies e' sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto.

Art. 271. (Associazioni antinazionali)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un'attivita' diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

180

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Note:

La Corte Costituzionale con sentenza 5-12 luglio 2001, n. 243 (in G.U. 1Є s.s. 18/07/2001, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Art. 272.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85

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Note:

La Corte Costituzionale con sentenza 22 giugno - 6 luglio 1966, n. 87 (in G.U. 1Є s.s. 9/7/1966, n. 168) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo.

Art. 273. (Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale)

Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquemila a ventimila.

Se l'autorizzazione e' stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire diecimila.

104

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Note:

La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 3 luglio 1985, n. 193 (in G.U. 1Є s.s. 10/07/1985, n. 161) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Art. 274. (Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale)

Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l'autorizzazione del Governo, e' punito con la multa da lire mille a diecimila.

La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero.

104

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Note:

La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 3 luglio 1985, n. 193 (in G.U. 1Є s.s. 10/07/1985, n. 161) ha dichiarato ai sensi dell'art. 27 L. 11 marzo 1953 n. 87 l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Art. 275.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205

CAPO II

Dei delitti contro la personalita' interna dello Stato

Art. 276. (Attentato contro il Presidente della Repubblica).

Chiunque attenta alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale del Presidente della Repubblica, e' punito con l'ergastolo.

(92)96a

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

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Note:

La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso".

Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

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Note:

Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo, e' differito di ulteriori centoventi giorni.

Art. 277. (Offesa alla liberta' del Presidente della Repubblica).

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla liberta' del Presidente della Repubblica, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 278. (Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica).

Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 279.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85

Art. 280.

Attentato per finalita' terroristiche o di eversione.

Chiunque, per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumita' di una persona, e' punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumita' di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni, giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumita', la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

(92)(96a)

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Note:

La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso".

Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

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Note:

Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo, e' differito di ulteriori centoventi giorni.

Art. 280-bis. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi).

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque per finalita' di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla meta'.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumita' pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280-ter. (Atti di terrorismo nucleare).

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

1) procura a se' o ad altri materia radioattiva;

2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;

2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresi' quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Art. 281.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 288 6

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

Art. 282.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 288 6

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

Art. 283. (Attentato contro la Costituzione dello Stato).

Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

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Note:

La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso".

Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

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Note:

Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo, e' differito di ulteriori centoventi giorni.

Art. 284. (Insurrezione armata contro i poteri dello Stato)

Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato e' punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con la morte. (5)

Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con la morte. (5)

La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.

(92)96a

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

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Note:

La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso".

Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

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Note:

Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo, e' differito di ulteriori centoventi giorni.

Art. 285. (Devastazione, saccheggio e strage)

Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso e' punito con la morte. (5)(92)96a

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

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Note:

La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso".

Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

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Note:

Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo, e' differito di ulteriori centoventi giorni.

Art. 286. (Guerra civile)

Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, e' punito con l'ergastolo.

Se la guerra civile avviene, il colpevole e' punito con la morte. (5)

(92)96a

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

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Note:

La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso".

Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

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Note:

Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo, e' differito di ulteriori centoventi giorni.

Art. 287. (Usurpazione di potere politico o di comando militare)

Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.

Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, il colpevole e' punito con l'ergastolo; ed e' punito con la morte, se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari. 5

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Art. 288. (Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero)

Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perche' militino al servizio o a favore dello straniero, e' punito con la reclusione da quattro a quindici anni.

La pena e' aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.

Art. 289. (Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali).

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un piu' grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

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Note:

La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso".

Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

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Note:

Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che il termine di centoventi giorni previsto nel suidicato articolo, e' differito di ulteriori centoventi giorni.

Art. 289-bis. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione).

Chiunque, per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta' e' punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e' della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Art. 289-ter. (Sequestro di persona a scopo di coazione).

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra piu' governi, una persona fisica o giuridica o una collettivita' di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

Se il fatto e' di lieve entita' si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla meta' a due terzi.

Art. 290. (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate).

Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione.

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

Art. 290-bis. (Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci).

Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289, e' parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci.

Art. 291. (Vilipendio alla nazione italiana)

Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Art. 292. (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato).

Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena e' aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato e' punito con la reclusione fino a due anni.

Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.

Art. 292-bis.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85

Art. 293.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85

CAPO III

Dei delitti contro i diritti politici del cittadino

Art. 294. (Attentati contro i diritti politici del cittadino)

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volonta', e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

CAPO IV

Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti

Art. 295. (Attentato contro i Capi di Stati esteri)

Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale del Capo di uno Stato estero e' punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto e' derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole e' punito con la morte, nel caso di attentato alla vita; negli altri casi e' punito con l'ergastolo.(5)(92)96a

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

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Note:

La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso".

Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

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Note:

Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo, e' differito di ulteriori centoventi giorni.

Art. 296. (Offesa alla liberta' dei Capi di Stati esteri)

Chiunque nel territorio dello Stato, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla liberta' del Capo di uno Stato estero e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 297.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205

Art. 298

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205

Art. 299.

(Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero).

Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformita' del diritto interno dello Stato italiano, e' punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000.

Art. 300. (Condizione di reciprocita')

Le disposizioni degli articoli 295, 296, 297 e 299 si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al Capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parita' di tutela penale.

I Capi di missione diplomatica sono equiparati ai Capi di Stati esteri, a norma dell'articolo 298, soltanto se lo Stato straniero concede parita' di tutela penale ai Capi di missione diplomatica italiana.

Se la parita' della tutela penale non esiste, si applicano le disposizioni dei titoli dodicesimo e tredicesimo; ma la pena e' aumentata.

CAPO V

Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti

Art. 301. (Concorso di reati)

Quando l'offesa alla vita, alla incolumita', alla liberta' o all'onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 280, 281, 282, 295, 296, 297 e 298, e' considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena piu' grave.

Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla meta'.

Quando l'offesa alla vita, alla incolumita', alla liberta' o all'onore e' considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati, applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti.

Art. 302. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e' punito, se la istigazione non e' accolta, ovvero se l'istigazione e' accolta ma il delitto non e' commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (5)

Tuttavia, la pena da applicare e' sempre inferiore alla meta' della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

(48) (56)

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

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Note:

Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1, lettera f che "E' concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche, con finalita' politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamita' naturali:

[...]

  1. f) reati previsti dagli articoli 302 e 303 del codice penale allorche' l'istigazione o l'apologia, in essi considerata, si riferisca ad un delitto nei riguardi del quale e' applicabile il presente provvedimento di amnistia";

- (con l'art. 1, comma 2, lettera a che e' inoltre concessa amnistia "per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale";

- (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.

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Note:

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1Є s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.

Art. 303

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205

Art. 304. (Cospirazione politica mediante accordo)

Quando piu' persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non e' commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena e' aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare e' sempre inferiore alla meta' della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Art. 305. (Cospirazione politica mediante associazione)

Quando tre o piu' persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano la associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o piu' dei delitti sopra indicati.

48 56

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Note:

Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera b che e' concessa amnistia per il reato di cui al presente articolo, "determinato da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale".

Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.

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Note:

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1Є s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.

Art. 306. (Banda armata: formazione e partecipazione)

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per cio' solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena e' della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Art. 307. (Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, e' punito con la reclusione fino a due anni.

La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata continuatamente.

Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorche' sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Vedi anche:

Chi sono i congiunti

Art. 308. (Cospirazione: casi di non punibilita')

Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l'accordo e' intervenuto o l'associazione e' costituita, e anteriormente all'arresto, ovvero al procedimento:

1° disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione;

2° non essendo promotori o capi, recedono dall'accordo o dall'associazione.

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui l'accordo e' intervenuto o l'associazione e' stata costituita.

Art. 309. (Banda armata: casi di non punibilita')

Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'Autorita' o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:

1° disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;

2° non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda e' stata formata.

Art. 310. (Tempo di guerra)

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di guerra e' compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.

Art. 311. (Circostanza diminuente: lieve entita' del fatto)

Le pene comminate pei delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'.

Art. 312. (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato).

Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

Art. 313. (Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento).

Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.

Parimenti non si puo' procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

Per il delitto preveduto nell'art. 290, quando e' commesso contro l'Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si puo' procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio e' diretto. Negli altri casi non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia. 43

I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'art. 299, sono punibili a richiesta del Ministro per la giustizia.

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Note:

La L. 9 febbraio 1942, n. 97 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Per tutta la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, la facolta' di concedere l'autorizzazione a procedere in ordine ai reati preveduti nell'art. 313, comma 1° e 2° del Codice penale e nell'art. 16 del Codice di procedura penale e commessi nel territorio delle Isole italiane dell'Egeo, e' esercitata dal Governatore delle isole anzidette".

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Note:

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che nel comma 3 del presente articolo sono soppresse le parole «del gran consiglio del fascismo».

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

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Note:

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 17 febbraio 1969, n. 15 (in G.U. 1Є s.s. 26/2/1969, n. 52), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del Codice penale, nei limiti in cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale al Ministro di grazia e giustizia anziche' alla Corte stessa".

Indice del codice penale