Titolo XII - Dei delitti contro la persona
Capo I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale
Art. 575. Omicidio.
Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore
ad anni ventuno.
Art. 576. Circostanze aggravanti. Pena dell'ergastolo.
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo
precedente è commesso:
1. col concorso di taluna delle circostanze
indicate nel n. 2 dell'articolo 61;
2. contro l'ascendente o il
discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4
dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo
insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;
3. dal latitante, per
sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i
mezzi di sussistenza durante la latitanza;
4. dall'associato per
delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla
carcerazione;
5. nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti
dagli artt. 519, 520 e 521.
5 bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un
ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento
delle funzioni o del servizio.
È latitante, agli effetti della legge
penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61.
Art. 577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è
commesso:
1. contro l'ascendente o il discendente;
2. col mezzo di
sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
3. con
premeditazione;
4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei
numeri 1 e 4 dell'articolo 61.
La pena è della reclusione da ventiquattro
a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la
sorella , il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine
in linea retta.
Art. 578. Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale.
La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il
parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni
di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da
quattro a dodici anni.
A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo
comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi
hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da
un terzo a due terzi.
Non si applicano le aggravanti stabilite
dall'articolo 61 del codice penale.
Art. 579. Omicidio del consenziente.
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la
reclusione da sei a quindici anni.
Non si applicano le aggravanti
indicate nell'articolo 61.
Si applicano le disposizioni relative
all'omicidio se il fatto è commesso:
1. contro una persona minore degli
anni diciotto;
2. contro una persona inferma di mente, o che si trova in
condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di
sostanze alcooliche o stupefacenti;
3. contro una persona il cui consenso
sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero
carpito con inganno.
Art. 580. Istigazione o aiuto al suicidio.
Chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l'altrui proposito di
suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il
suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non
avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni sempre che dal
tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.
Le
pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una
delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno,
se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della
capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative
all'omicidio.
Art. 581. Percosse.
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o
nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a
sei mesi o con la multa fino a euro 309.
Tale disposizione non si applica
quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come
circostanza aggravante di un altro reato.
Art. 582. Lesione personale.
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una
malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre
anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non
concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585,
ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo
577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 583. Circostanze aggravanti.
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette
anni:
1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita
della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle
ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il
fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un
organo;
3. (abrogato)
La lesione personale è gravissima, e
si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1.
una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un
senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto
inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di
procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la
deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5. (Abrogato)
Art. 583 bis. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli
organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli
organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e
qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque,
in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni
sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al
primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la
reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la
lesione è di lieve entità.
La pena è aumentata di un terzo quando le
pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore
ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.
Le disposizioni del
presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da
cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di
cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole
è punito a richiesta del Ministro della giustizia.
Art. 583 ter. Pena accessoria.
La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei
delitti previsti dall'articolo 583 bis importa la pena accessoria
dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di
condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri.
Art. 583 quater. Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico
ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni
sportive.
Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in
servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni
gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni
gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.
Art. 584. Omicidio preterintenzionale.
Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli
articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da
dieci a diciotto anni.
Art. 585. Circostanze aggravanti.
Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un
terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute
dall'articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle
circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto è
commesso con armi o con sostanze corrosive.
Agli effetti della legge
penale, per armi s'intendono:
1. quelle da sparo e tutte le altre la cui
destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2. tutti gli strumenti
atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto,
ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie
esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
Art. 586. Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.
Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza
non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le
disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590
sono aumentate.
Art. 587. Omicidio e lesione personale a causa di onore. (abrogato)
Art. 588. Rissa.
Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro
309.
Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale, la
pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da
tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l'uccisione o la lesione
personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.
Art. 589. Omicidio colposo.
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione
da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette
anni.
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e'
commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di
morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena
che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata
fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
Art. 590. Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la
reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione
è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a
euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa
da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono
commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni
gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro
2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e'
commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da
sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da
un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni
commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare
gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa,
salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti
commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia
professionale.
Art. 590 bis. Computo delle circostanze.
Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ultimo
periodo, ovvero quella di cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti
circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le
diminuzioni si operano sulla quantita' di pena determinata ai sensi delle
predette circostanze aggravanti.
Art. 591. Abbandono di persone minori o incapaci.
Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una
persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra
causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere
cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Alla stessa
pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni
diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di
lavoro.
La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva
una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.
Le
pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore
o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.
Art. 592. Abbandono di un neonato per causa di onore. (abrogato)
Art. 593. Omissione di soccorso.
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni
dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di
mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato
avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa
fino a 2.500 euro.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano
che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo,
omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso
all'autorità.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione
personale, la pena è aumentata ; se ne deriva la morte, la pena è
raddoppiata.
Capo II - Dei delitti contro l'onore
Art. 594. Ingiuria.
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
Alla stessa
pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o
telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena
è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa
consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono
aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.
Art. 595. Diffamazione.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con
più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un
anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due
anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l'offesa è recata col
mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto
pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non
inferiore a euro 516.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico,
amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità
costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Art. 596. Esclusione della prova liberatoria.
Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso
a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla
persona offesa .
Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di
un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima
che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il
giudizio sulla verità del fatto medesimo.
Quando l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto
medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:
1. se la persona
offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce
all'esercizio delle sue funzioni;
2. se per il fatto attribuito alla
persona offesa è tutt'ora aperto o si inizia contro di essa un procedimento
penale;
3. se il querelante domanda formalmente che il giudizio si
estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso
attribuito.
Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a
cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto
medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non
rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'art. 594, comma 1, ovvero
dell'articolo 595, comma 1.
Art. 596 bis. Diffamazione col mezzo della stampa.
Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le
disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o
vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati
preveduti negli articoli 57, 57 bis e 58.
Art. 597. Querela della persona offesa ed estinzione del reato.
I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della
persona offesa.
Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la
facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera
tacitamente rinunciata o rimessa.
Se la persona offesa muore prima che
sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla
memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti,
l'adottante e l'adottato. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona
offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso
dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e
all'adottato.
Art. 598. Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità
giudiziarie o amministrative.
Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi
pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi
all'autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le
offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.
Il
giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari,
ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle
scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di
risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le
quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle
medesime annotazione della sentenza.
Art. 599. Ritorsione e provocazione.
Nei casi preveduti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il
giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.
Non è
punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595
nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di
esso.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica
anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese
ricevute.
Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione I - Dei delitti contro la personalità individuale
Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto
di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di
soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali
ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo
sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La
riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la
condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o
approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una
situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro
o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
La pena è aumentata
da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di
minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione
o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
Art. 600 bis. Prostituzione minorile.
Chiunque induce all prostituzione una persona di età inferiore agli anni
diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la
reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro
154.937.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie
atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni,
in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.
Nel caso
in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona
che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da
due a cinque anni.
Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è
persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della
multa, ridotta da un terzo a due terzi.
Art. 600 ter. Pornografia minorile.
Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni
pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni
diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da
sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.
Alla
stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo
comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo
comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga,
diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero
distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo
sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro
51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo,
secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale
pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e
con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e
dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il
materiale sia di ingente quantità.
Art. 600 quater. Detenzione di materiale pornografico.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter,
consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato
utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre
anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in
misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente
quantità.
Art. 600 quater bis. Pornografia virtuale.
Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche
quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate
utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è
diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini
realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in
parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come
vere situazioni non reali.
Art. 600 quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile.
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività
di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è
punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e
euro 154.937.
Art. 600 sexies. Circostanze aggravanti ed attenuanti.
Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, primo comma,
e 600 quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata da un
terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni
quattordici.
Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, e
600 ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno
di minore, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da
un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal
coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado
collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per
ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da
pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro
funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o
minoranza psichica, naturale o provocata.
Nei casi previsti dagli
articoli 600 bis, primo comma, e 600 ter la pena è aumentata se il fatto è
commesso con violenza o minaccia.
Nei casi previsti dagli articoli
600 bis e 600 ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è ridotta da un
terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli
anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà.
Le circostanze
attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le
aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano
sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti.
Art. 600 septies. Confisca e pene accessorie.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti,
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti
dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa
dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui
all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono
il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la
disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è
disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai
delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza
d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti
radiotelevisive.
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei
delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da
qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o
servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate
prevalentemente da minori.
Art. 601. Tratta di persone.
Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui
all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma
del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante
violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di
inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante
promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di
essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio
dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a
venti anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui
al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono
diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona
offesa al prelievo di organi.
Art. 602. Acquisto e alienazione di schiavi.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede
una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è
punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata da un
terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i
fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o
al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
Art. 603. Plagio.
Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in
totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici
anni.
Art. 604. Fatto commesso all'estero.
Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli
609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 quinquies, si applicano altresì quando il
fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino
italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In
quest'ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il
quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque
anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.
Sezione II - Dei delitti contro la libertà personale
Art. 605. Sequestro di persona
Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da
sei mesi a otto anni.
La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se
il fatto è commesso:
1. in danno di un ascendente, di un discendente, o
del coniuge;
2. da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti
alle sue funzioni.
Art. 606. Arresto illegale.
Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti
alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Art. 607. Indebita limitazione di libertà personale.
Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere
giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una
misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'autorità competente o
non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa autorità, ovvero
indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è
punito con la reclusione fino a tre anni.
Art. 608. Abuso di autorità contro arrestati o detenuti.
Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla
legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia anche
temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento
dell'autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta
mesi.
La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro
pubblico ufficiale rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi
autorità sulla persona custodita.
Art. 609. Perquisizione e ispezione personali arbitrarie.
Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni,
esegue una perquisizione o una ispezione personale è punito con la reclusione
fino ad un anno.
Art. 609 bis. Violenza sessuale.
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe
taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a
dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o
subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica
o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in
inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra
persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non
eccedente i due terzi.
Art. 609 ter. Circostanze aggravanti.
La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui
all'articolo 609 bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non
ha compiuto gli anni quattordici;
2) con l'uso di armi o di sostanze
alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente
lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che
simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico
servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà
personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni
sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il
tutore.
La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il
fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni
dieci.
Art. 609 quater. Atti sessuali con minorenne.
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori
delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che,
al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2)
non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il
genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra
persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o
di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione
di convivenza.
Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609 bis,
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore
che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali
con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione
da tre a sei anni .
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle
ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne
che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non
è superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita
fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter, secondo
comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
Art. 609 quinquies. Corruzione di minorenne.
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni
quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni.
Art. 609 sexies. Ignoranza dell'età della persona offesa.
Quando i delitti previsti negli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater e
609 octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché
nel caso del delitto di cui all'articolo 609 quinquies, il colpevole non può
invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.
Art. 609 septies. Querela di parte.
I delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter e 609 quater sono punibili
a querela della persona offesa.
Salvo quanto previsto dall'articolo 597,
terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei
mesi.
La querela proposta è irrevocabile.
Si procede tuttavia
d'ufficio:
1) se il fatto di cui all'articolo 609 bis è commesso nei
confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni
diciotto;
2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche
adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il
minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di
convivenza;
3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
4)
se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere
d'ufficio;
5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo
609 quater, ultimo comma.
Art. 609 octies. Violenza sessuale di gruppo.
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più
persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo
609 bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito
con la reclusione da sei a dodici anni.
La pena è aumentata se concorre
taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609 ter.
La
pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza
nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per
chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni
stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo
112.
Art. 609 nonies. Pene accessorie ed altri effetti penali.
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti
dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies
comporta:
1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di
genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
2)
l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla
curatela;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla
successione della persona offesa.
La condanna o l'applicazione della pena
su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter e
609 octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni
diciotto, 609 quater e 609 quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione
perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da
ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private
frequentate prevalentemente da minori.
Art. 609 decies. Comunicazione dal tribunale per i minorenni.
Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600,
600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies e
609 octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto
dall'articolo 609 quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al
tribunale per i minorenni .
Nei casi previsti dal primo comma
l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è
assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o
di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità
giudiziaria che procede.
In ogni caso al minorenne è assicurata
l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei
servizi istituiti dagli enti locali.
Dei servizi indicati nel terzo comma
si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del
procedimento.
Sezione III - Dei delitti contro la libertà morale
Art. 610. Violenza privata
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od
omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La
pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
Art. 611. Violenza o minaccia per costringere a commettere un
reato
Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a
commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque
anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute
dall'articolo 339.
Art. 612. Minaccia
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della
persona offesa, con la multa fino a euro 51.
Se la minaccia è grave o è
fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione
fino a un anno e si procede d'ufficio.
Art. 613. Stato di incapacità procurato mediante violenza.
Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante
somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro
mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità
d'intendere o di volere è punito con la reclusione fino a un anno.
Il
consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non
esclude la punibilità.
La pena è della reclusione fino a cinque
anni:
1. se il colpevole ha agito col fine di far commettere un
reato;
2. se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto
preveduto dalla legge come delitto.
Sezione IV - Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio
Art. 614. Violazione di domicilio.
Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata
dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi
ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con
inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla stessa pena
soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha
il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con
inganno.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
La
pena è da uno a cinque anni , e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con
violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente
armato.
Art. 615. Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.
Il pubblico ufficiale, che abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni,
s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente è punito
con la reclusione da uno a cinque anni.
Se l'abuso consiste
nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte
dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno.
Art. 615 bis. Interferenze illecite nella vita privata.
Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura
indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei
luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione
al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima
parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona
offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a
cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la
professione di investigatore privato.
Art. 615 ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico
protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa
o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a
tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se
il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla
funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di
investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del
sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle
cose o alle persone, ovvero se è palesamente armato;
3) se dal fatto
deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o
parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei
dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i
fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o
telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza
pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse
pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da
tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile
a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
Art. 615 quater. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a
sistemi informatici o telematici.
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad
altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o
consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema
informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce
indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione
sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.
La pena è della
reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se
ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma
dell'articolo 617 quater.
Art. 615 quinquies. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o
programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema
informatico o telematico
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o
telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso
pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione
del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde,
comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature,
dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni
e con la multa sino a euro 10.329.
Sezione V - Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti
Art. 616. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.
Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui
non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri
prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta ,
ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non
è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a
un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.
Se il colpevole, senza
giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è
punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un
più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto è punibile
a querela della persona offesa.
Agli effetti delle disposizioni di questa
sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica,
telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di
comunicazione a distanza.
Art. 617. Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni
o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Chiunque fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una
conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui
non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da
sei mesi a quattro anni .
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di
informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni
o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
I
delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede
d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è
commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico
servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi
esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Art. 617 bis. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od
impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Chiunque fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti,
parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire
comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è
punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della
reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico
ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche
abusivamente la professione di investigatore privato.
Art. 617 ter. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di
comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad
altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una
comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o
sopprime in tutto o in parte il contenuto di una comunicazione o di una
conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente
intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso,
con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da
uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale
nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da
un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la
professione di investigatore privato.
Art. 617 quater. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di
comunicazioni informatiche o telematiche.
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema
informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o
le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si
applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico,
in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo
comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela
della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della
reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un
sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico
o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero
con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita
anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Art. 617 quinquies. Installazione di apparecchiature atte ad
intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o
telematiche.
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature
atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un
sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito
con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da
uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo
617 quater.
Art. 617 sexies. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto
di comunicazioni informatiche o telematiche.
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad
altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte,
il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni
relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi,
è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la
reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a
cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.
Art. 618. Rivelazione del contenuto di corrispondenza.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo venuto
abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta,
che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte,
è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa da euro 103 a euro 516.
Il delitto è punibile a querela della
persona offesa.
Art. 619. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei
telefoni.
L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale,
abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte
dell'articolo 616 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se
il colpevole senza giusta causa rivela, in tutto o in parte, il contenuto della
corrispondenza, è punito qualora il fatto non costituisca un più grave reato,
con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 30 a euro
516.
Art. 620. Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da
persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.
L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo
notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di
una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela
senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario ovvero a una persona
diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è
interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 621. Rivelazione del contenuto di documenti segreti.
Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba
rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non
costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a
proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la
reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Agli
effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche
qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o
programmi.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 622. Rivelazione di segreto professionale.
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della
propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero
lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare
nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro
516.
La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori,
direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione
contabile della società.
Il delitto è punibile a querela della persona
offesa.
Art. 623. Rivelazione di segreti scientifici o industriali.
Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della
sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte
o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a
proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.
Il
delitto è punibile a querela della persona offesa.Codice Penale
Art. 623 bis. Altre comunicazioni e conversazioni.
Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni
e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si
applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri
dati.