Per la Cassazione commette reato e non illecito amministrativo il gestore dell'hotel i cui impianti superano i limiti fissati dalla legge

di Lucia Izzo - Commette un reato e non un illecito amministrativo il gestore dell'albergo i cui impianti di condizionamento sono particolarmente rumorosi e superano i limiti fissati dalla legge disturbando il vicinato. Non si tratta dell'illecito ex art. 10 della legge n. 447/95, bensì della contravvenzione ai sensi dell'art. 659, comma 1, c.p., punibile con ammenda fino a 309 euro oppure, nei casi più gravi, arresto fino a tre mesi.


Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 28671/2017 (qui sotto allegata) con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dal gestore di un hotel condannato dal G.I.P. al pagamento di 120 euro d'ammenda in quanto colpevole del reato di cui all'art. 659 del codice penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).


Per i giudici l'imputato ha permesso, o comunque non impedito, che gli impianti di condizionamento posti sulla copertura dell'edificio e a servizio dell'albergo, producessero rumore a intensità tale da essere superiore ai limiti consentiti, recando così disturbo alle occupazioni e al riposo della popolazione residente.


In Cassazione, l'uomo sostiene di non aver commesso il reato previsto dal codice penale e che, al massimo, il superamento rilevato dall'ARPA del limite differenziale in ambito notturno configurerebbe al più l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 447/1995 (c.d. Legge quadro sull'inquinamento acustico).

La rumorosità del condizionatore non può superare i limiti di legge

Una ricostruzione non condivisa dagli Ermellini, i quali rilevano che nel caso di specie le fonti sonore rumorose superavano i limiti assoluti o differenziali fissati dalle leggi e dai decreti in materia e, per altro verso, è stato altresì accertato che le stesse recavano un pregiudizio al riposo e alle occupazioni di un numero indeterminato di soggetti.


Ciò, secondo la tesi giurisprudenziale che lo stesso ricorrente ha richiamato (Cass., n. 5735/2015), impone di escludere la configurabilità dell'illecito amministrativo di cui alla legge n. 447/1995, rimanendo conseguentemente integrata la contravvenzione prevista dall'art. 659 del codice penale.


Inoltre la Corte rammenta che la contravvenzione contestata rappresenta un reato di pericolo concreto, sicché è necessario l'accertamento che la condotta rumorosa sia concretamente idonea a recare un vulnus alla pubblica tranquillità ovvero un pregiudizio alla quiete nello svolgimento delle occupazioni o nel riposo di una pluralità indeterminata di soggetti. Per tale sua natura, dunque, non è necessaria la concreta lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice ai fini dell'integrazione della fattispecie.


Il giudice di merito, a cui è rimesso l'accertamento dell'idoneità offensiva della singola condotta, ha verificato nel caso di specie che le emissioni sonore superavano i limiti stabiliti dalla legge, ma anche che il rumore diffuso dall'impianto fosse idoneo concretamente a recare grave disturbo ai vicini residenti nel condominio accanto all'hotel. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile


Cass., III sez. pen., sent. n. 28671/2017

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