Il reato di cui all'art. 187 c.d.s. è integrato solo se l'assunzione determina l'alterazione psico-fisica del conducente

di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 18786/2017 (qui sotto allegata), la quarta sezione penale della Corte di cassazione è tornata a ribadire tra le righe un principio già sancito in altre occasioni dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, ovverosia che non necessariamente il mettersi alla guida dopo aver assunto una sostanza stupefacente è un comportamento penalmente rilevante (in tal senso leggi anche: "Non basta drogarsi e mettersi alla guida per commettere reato" e "Drogarsi e mettersi alla guida non è reato").

Il reato di cui all'art. 187 del Codice della strada

Secondo un orientamento interpretativo al quale negli ultimi tempi i giudici hanno avuto più volte deciso di aderire, infatti, il reato di cui all'articolo 187 del codice della strada non può dirsi integrato per il solo fatto che un soggetto si sia posto alla guida di un veicolo dopo aver assunto una sostanza stupefacente; esso, piuttosto, richiede come condotta tipica la guida in stato di alterazione psico-fisica derivante da tale assunzione. In altre parole: se tale alterazione manca, il reato non può dirsi configurato.

Responsabilità solo nel caso di alterazione psicofisica

Nel caso di specie, invece, il giudice di secondo grado aveva condannato un motociclista per il fatto di essersi messo in sella al proprio mezzo dopo aver fatto uso di stupefacenti, senza, tuttavia, confrontarsi in alcun modo con la predetta considerazione, fatta, invece, dal giudice di primo grado nel negare la penale responsabilità dell'imputato per il reato in parola. Alla luce di ciò e, più in generale, del mancato rispetto dell'obbligo di motivazione rafforzata (gravante sul giudice dell'impugnazione nel momento in cui riforma in toto la pronuncia di primo grado), la Corte di appello è chiamata a un nuovo esame della vicenda e, per l'incauto motociclista, si apre qualche speranza di non essere condannato.

Corte di cassazione testo sentenza numero 18786/2017
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: