Gli atti emulativi ex art. 833 c.c., compiuti al solo scopo di nuocere, possono far scattare il risarcimento del danno

di Marina Crisafi - Stendere i panni sporchi e puzzolenti sul confine del vicino per dispetto fa scattare il risarcimento del danno. Lo ricorda il tribunale di Ivrea (giudice Pittaluga, nella sentenza n. 700/2016 sotto allegata), condannando un signore a risarcire la vicina di casa che non riusciva a fittare un piano della sua abitazione per via del cattivo odore proveniente da stracci luridi e maleodoranti, alcuni persino intrisi di petrolio, appesi lungo la siepe posta al confine tra le due proprietà.

A nulla sono valse le doglianze dell'uomo che sosteneva si trattasse di un rimedio contro i volatili che avevano fatto il nido vicino alle abitazioni, con la funzione dunque di meri "spaventapasseri".

La tesi per il tribunale, date le risultanze istruttorie, non è credibile. Gli indumenti infatti (tra cui magliette, stracci e mutande intrisi di sostanze puzzolenti) non solo non erano disposti a comporre "una forma umana" ma apparivano rivolti verso il lato di proprietà della donna, posti su un'asta soprastante di alcuni metri la siepe, ed erano talmente intrisi di sostanze puzzolenti da impedire la permanenza nel cortile.

Non solo. A risultare poco verosimile anche la negazione da parte dell'uomo delle condotte di cui si era "macchiato" nei due anni antecedenti la causa, tra cui quella di tenere accesi i motori delle auto di notte e nelle prime ore del mattino, provocando rumori e fumi, nonché di cantilenare insulti vari ogni qualvolta parenti o conoscenti della vicina transitavano nel suo cortile, rendendo così impossibile il godimento pacifico della proprietà.

Insomma tutto concorre a far ritenere che gli atti compiuti fossero privi di utilità e giustificazione economica o morale e aventi invece il solo scopo "di nuocere o recare molestia ad altri". Atti emulativi, dunque, vietati dall'art. 833 c.c. e idonei, per il tribunale, a far scattare il risarcimento, a carico dell'uomo, di quasi 3mila per i danni provocati oltre al pagamento di più di 3.200 euro per le spese processuali. 

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Tribunale Ivrea, sentenza n. 700/2016

Foto: 123rf.com
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