L'istanza di riesame, disciplinata dall'art. 309 c.p.p., può essere proposta dall'imputato entro dieci giorni dall'esecuzione o notifica del provvedimento che dispone una misura coercitiva

Istanza di riesame: art. 309 c.p.p.

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L'art. 309 c.p.p. al primo comma, così dispone: "Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero".

La presente guida si propone come obiettivo la disamina dell'ambito di applicabilità della norma citata e, soprattutto, del contenuto dell'atto di riesame evidenziando, con cura, le modalità di presentazione dell'istanza.

Il contenuto dell'art. 309 c.p.p.

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Come si legge al primo comma dell'art. 309 c.p.p., l'istanza di riesame avverso l'ordinanza con la quale viene disposta una misura coercitiva, va depositata nel termine di 10 giorni dall'esecuzione o dalla notificazione della medesima.

Il termine decorre diversamente laddove l'imputato sia latitante. In tal caso il termine decorre dalla notifica eseguita con le modalità di cui all'art. 165 c.p.p. ("Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore. Se l'imputato è privo di difensore, l'autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio. L'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore") ma, laddove sopravvenga l'esecuzione della misura il termine decorre da detto momento se l'imputato non prova di non averne potuto avere conoscenza prima.

La richiesta di riesame può contenere anche i motivi ma nuove motivazioni possono essere addotte anche davanti al giudice del riesame facendone redigere processo verbale. Il tribunale che decide in ordine all'istanza di riesame è quello del luogo ove ha sede la Corte di appello o la sezione della Corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 309 c.p.p. "Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato

anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso". Al processo può presenziare il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura in luogo di quello presso il Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di appello o la sezione della Corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.

La legge n. 47/2015

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La legge n. 47/2015 ha modificato parzialmente il testo dell'art. 309 c.p.p., prevedendo che:

  • il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa (comma 9)
  • su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura (comma 9-bis)
  • se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione (comma 10)

Fac-simile istanza di riesame

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TRIBUNALE DEL RIESAME DI _____________

Proc. Pen. N. ___________R.G.N.R.

Istanza di riesame di ordinanza cautelare

Il sottoscritto Avv._______del Foro di___________con studio in____________difensore del Sig.______________nato il__________in___________residente in________via____n.______, indagato/imputato nel procedimento penale in epigrafe per i reati di cui all'art. __________, attualmente detenuto in carcere presso l'istituto circondariale di ___________, propone istanza di riesame

AVVERSO

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di _____ in data __________ nei confronti del predetto sig_____________ eseguita in data _________, per i seguenti

MOTIVI

1) Insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza

Argomentare diffusamente circa l'insussistenza delle condizioni chelegittimano l'applicabilità di una misura cautelare per la sussistenza di indizi di colpevolezza gravi ex art. 273 comma 1 c.p.p.

2) Insussistenza delle esigenze cautelari pertinenti all'attività di indagine

Qui bisogna esaminare nel merito l'applicabilità dell'art. 274, lett. A) c.p.p. il quale dispone che "Quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti".

3) Mancanza di proporzionalità della misura cautelare

Argomentare in ordine alla carenza di proporzionalità della misura

4) Assenza del pericolo di fuga

Perché non esiste pericolo di fuga?

Tanto premesso e considerato l'Avv.______, nella qualità in epigrafe specificata

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale del riesame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 comma 9 c.p.p. voglia

1) In via principale revocare l'ordinanza di applicazione della misura coercitiva di custodia cautelare in carcere nei confronti del sig. _________ e, per l'effetto, ordinarne la immediata remissione in libertà ;

2) in subordine disporre l'applicazione di una misura meno afflittiva nei confronti del Sig.________;

Con osservanza.

Luogo, data.

Avv._________

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto Sig.____________, nato il ___________ in ___________residente in _________ via ________n.___, codice fiscale___________, nomina e costituisce suo procuratore speciale ai sensi dell'art. 122 c.p.p. l'Avv.__________del Foro di___________ con studio in_____conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, inclusa quella di proporre impugnazioni in ogni stato e grado del procedimento, compresa la fase dell'esecuzione e della revisione. In species affinchè abbia a proporre istanza di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.P. del Tribunale di _____ in data __________ nei suoi confronti, eseguita in data _________ . Dichiara di eleggere domicilio presso il suo Studio Professionale, sito in _______, alla Via ________.

Luogo, data

Sig.___________

Visto per autentica

Avv.___________


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Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
E-mail: daniele.paolanti@gmail.com Tel: 340.2900464
Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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