Il difensore impedito a causa di gravi problemi di salute non ha l'onere di indicare un sostituto processuale

di Lucia Izzo - Origina da una causa in materia di costruzione abusiva di una tettoia in legno, l'intervento chiarificatore fornito dalla Corte di Cassazione, circa i casi di assenza forzata dell'avvocato. Nella sentenza n. 47969/2016 (qui sotto allegata), la terza sezione penale si è espressa, oltre che sul legittimo impedimento, anche sulla sostanza e rilevanza dell'attività del patrocinio legale.


Nel corso di un'udienza dibattimentale, il difensore dell'imputata aveva inoltrato, a mezzo fax, istanza di rinvio per legittimo impedimento perché ricoverato d'urgenza presso l'Ospedale, come da documentazione allegata, ma il Giudice aveva disatteso l'istanza, sull'assunto che non erano state indicate le ragioni determinanti l'impossibilità di nominare un sostituto processuale, considerato un obbligo per il difensore.


Gli Ermellini evidenziano l'esistenza di due diversi orientamenti giurisprudenziali in tema di impedimento a comparire del difensore, quanto all'onere di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni dell'omessa nomina.


Secondo un orientamento, questo ricade sul difensore solo nel caso in cui quest'ultimo deduca un impedimento dovuto a concomitanza con altro impegno professionale, non sussistendo invece, in quanto non previsto da alcuna disposizione di legge, quando l'impedimento, non prevedibile e non evitabile, sia costituito da serie ragioni di salute, comunicate all'organo giudicante e debitamente documentate. Il diverso orientamento, invece, ritiene che l'obbligo di nominare un sostituto ex art. 102 c.p.p. sussista anche quando l'impedimento dedotto sia costituito da serie ragioni di salute dello stesso difensore.


Il contrasto è stato composto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41432/2016, secondo cui "Il difensore impedito a causa di serie ragioni di salute o da altro evento non prevedibile o evitabile non ha l'onere di designare un sostituto processuale o indicare le ragioni dell'omessa nomina".


Al difensore spetta, però, l'onere di provare con idonea documentazione la sussistenza dell'impedimento, indicandone la patologia ed i profili ostativi alla personale comparizione. Tale impedimento deve essere giustificato da circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili, tali da impedire anche la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere sufficientemente edotto circa la vicenda in questione.


Si è osservato, spiegano i giudici, che nel vigente codice di rito è prevista la partecipazione dell'accusa e della difesa, su un piano di parità e in ogni stato e grado, al fine di garantire un "processo di parti". L'intervento del difensore costituisce un' attività di "partecipazione" e non di mera "assistenza", essendo egli impegnato, al pari del pubblico ministero, nella ricerca, individuazione, proposizione e valutazione di tutti gli elementi probatori e nell'analisi della fattispecie legale.


L'effettività della difesa non può essere pertanto ridotta ad una mera formale presenza di un tecnico del diritto che, per mancanza di significativi rapporti con le parti o per il ridotto tempo a disposizione, non sia in grado di padroneggiare adeguatamente il materiale di causa


È, pertanto, illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di differimento dell'udienza, presentata per l'impedimento del difensore di fiducia a parteciparvi a causa di grave malattia o altro impedimento non prevedibile, dovuto a forza maggiore, se motivato con esclusivo riguardo alla mancata nomina da parte del difensore impedito di un sostituto processuale o dell'omessa indicazione delle ragioni dell'impossibilità di procedervi, giacché tale onere è configurabile solo nell'ipotesi di impedimento del difensore per concomitanti impegni professionali.

Cass., III sez. pen., sent. n. 47969/2016

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: