La Cassazione conferma: chi chiede la restituzione di somme deve provare il titolo dal quale ne derivi l'obbligo

di Lucia Izzo - Beffata la ex che aveva prestato al fidanzato, nel corso della relazione sentimentale poi finita, somme per pagare i suoi debiti: se vuole ottenerne la restituzione deve provare l'esistenza di un contratto di mutuo con obbligo di restituzione.


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 22576/2016 (qui sotto allegata), che ha rigettato il ricorso di una donna che aveva citato in giudizio il suo ex per ottenere la restituzione di oltre 22mila euro che gli aveva prestato in più occasioni per pagare i suoi debiti, nel corso della relazione sentimentale durata quattro anni.


La Corte d'appello aveva rigettato la domanda osservando sarebbe stato onere dell'attrice provare la conclusione di un contratto di mutuo con obbligo di restituzione, cosa non avvenuta nel caso di specie. Inutile per la ricorrente lamentare l'insussistenza a di una donazione indiretta per mancanza dell'animus donandi.


Anche gli Ermellini, infatti, aderiscono all'interpretazione del giudice a quo affermando che, a prescindere dalla qualificazione del rapporto, spettava all'attrice la prova del contratto di mutuo. Soggiunge la Corte che la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione, purché l'attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare neppure in subordine una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta.


In tal caso, prosegue la sentenza, resta ferma la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra.

La mancanza della prova riguardante il "titolo" da cui deriva l'obbligo di restituzione del denaro prestato all'ex determina il rigetto della domanda.

Cass., II sez. civ., sent. 22576/2016

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