L'ingiuria grave che legittima la revocabilità di una donazione è ravvisabile anche nel rendere evidente a terzi la disistima nei confronti del donante

di Valeria Zeppilli - L'assistenza e la fedeltà tra coniugi è un valore fondamentale, che ha risvolti su tante cose, anche su eventuali donazioni fatte dall'uno nei confronti dell'altro.

Basti pensare che dalla sentenza numero 22013/2016 del 31 ottobre (qui sotto allegata) è arrivato il via libera della Corte di cassazione che ha sancito la legittimità della revoca della donazione ad opera del notaio in caso di ingratitudine del coniuge donatario.

I giudici di legittimità, in particolare, si sono pronunciati su una vicenda che aveva come protagonisti un uomo, che aveva avuto un brutto incidente con gli sci, e sua moglie che, invece di assisterlo, aveva intrapreso una relazione clandestina extraconiugale.

Per la Cassazione, il comportamento della donna ha tutti i presupposti per legittimare la revoca della donazione di un immobile che il marito aveva fatto in suo favore. Ciò in particolare se si guarda all'intrattenimento della relazione con un altro uomo, circostanza idonea a ledere l'immagine sociale del marito.

Del resto, l'ingiuria grave richiesta come presupposto per la revocabilità di una donazione per ingratitudine è identificabile in un comportamento esteriorizzato che rende palese ai terzi "l'opinione irriguardosa maturata nei confronti del donante, la evidente disistima nutrita nei di lui confronti".

Dinanzi a un tale scenario, per i giudici non può darsi rilevanza alla supposta condotta del marito, che la donna aveva accusato di non essere a sua volta del tutto morigerato.

Corte di cassazione testo sentenza numero 22013/2016
Valeria Zeppilli

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