Nota di commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2760 del 22.06.2016

Avv. Francesco Pandolfi - Avviso importante per i militari: splendida sentenza da conservare nel proprio archivio personale. Tante volte mi sono imbattuto su pronunce del Consiglio di Stato in materia di ricongiungimento familiare per militari: questa volta il commento ricade sull'ottima sentenza di giugno, la n. 2270/2016, che fa giustizia finalmente sulla questione del trasferimento per ricongiungimento con la famiglia.


C'è subito da premettere che il bello del pensiero del massimo organo giudicante amministrativo emerge dall'autentica "demolizione" dell'appello proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza di accoglimento per il Militare, già resa nella prima fase della causa dal Tar di Milano (la n. 1811/14).


E' risaputo: quando si tratta di decidere sul trasferimento per ricongiungimento del militare l'Amministrazione, facendo leva sulla discrezionalità accordatagli dall'Ordinamento, gioca le sue carte e mette all'angolo il povero dipendente il quale, bisogna dirlo, più di qualche volta si scoraggia ed abbandona il campo senza reiterare le proprie legittime istanze.


Sbagliato: bisogna insistere se ricorrono i presupposti voluti dalla legge.


Ecco quindi la vicenda che, pur se narrata nei suoi tratti essenziali, merita questo commento vista l'indubbia utilità per le centinaia o migliaia di militari che si trovano, o possono trovarsi in futuro, nella stessa situazione del ricorrente.


Diritto al trasferimento, accesso agli atti e risarcimento danni

Come accennato, siamo in tema di trasferimento di militare per ricongiungimento al coniuge.


Ora, da una parte l'art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri riconosce a sottufficiali, appuntati e carabinieri, che aspirino al trasferimento per fondati e comprovati motivi, la possibilità di presentare apposita istanza, indipendentemente dal periodo di permanenza minima nel reparto di appartenenza, dall'altra l'art. 42 bis d.lgs. n. 151/01 prevede che il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche....può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato....


Leggendo le carte del processo vediamo che al primo diniego dell'Amministrazione (notificato al ricorrente dopo l'invio dell'istanza ex art. 398 R.G.A.) ne segue un altro all'esito dell'inoltro di una diversa istanza, questa volta introdotta ai sensi dell'art. 42 bis D. Lgs. n. 151/01.

Inutile dire che le motivazioni dell'Arma sono risibili: basti pensare che sulla domanda ex art. 42 bis giunge tranquillamente a negarne l'applicabilità al personale militare!


Ad ogni modo, ricevuti i due rigetti il Militare (un Carabiniere) propone ricorso al Tar che già con l'accoglimento dell'istanza cautelare impone all'amministrazione di riesaminare le istanze di trasferimento; decisione confermata anche dal C.d.S.


Il Tar va oltre e fa il punto anche sulla questione dell'accesso agli atti negato al ricorrente, bacchettando sonoramente il Ministero della Difesa in quanto non ha consentito la consultazione e l'estrazione di copia dei trasferimenti ex art. 398 R.G.A. già disposti negli anni precedenti, delle decisioni di accoglimento o di rigetto, dei piani occupazionali, delle piante organiche con indicazione analitica delle carenze di personale.


In buona sostanza: la sentenza è favorevole al ricorrente su tutti i piani, tanto che il Comando provvede all'assegnazione per il triennio come prevista dall'art. 42 bis. Non ultimo, la pronuncia di primo grado condanna pure l'Amministrazione al risarcimento del danno in favore del militare ricorrente, vista la condotta tenuta nella gestione del dossier dell'interessato.


In secondo grado: il Ministero della Difesa soccombe


Tra i vari aspetti della vicenda, la spina nel fianco dell'Amministrazione è rappresentata dalla questione dell'accesso agli atti: ritiene infatti la parte appellante che non si può autorizzare il militare ad accedere indiscriminatamente alla massa di dati e documenti oggetto delle istanze, in quanto non vi è prova del "collegamento concreto" tra gli interessi del soggetto richiedente e l'affare amministrativo al quale tali documenti si riferiscono e di cui si chiede l'ostensione.

Inoltre queste richieste non devono rappresentare un intralcio all'attività di gestione della macchina amministrativa.

Infine, consentire l'accesso equivale a mettere in pericolo la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali.


Sul piano invece del trasferimento tout court ritiene che debbano essere valutate le preminenti esigenze dell'amministrazione, sia pur in un contesto dove si cerca un bilanciamento tra risorse umane e minor sacrificio possibile per l'interessato.


L'appello viene respinto e il Militare ha la meglio anche in questa fase.


La decisione in parole semplici:


Il Consiglio di Stato è chiarissimo: deve essere garantito al richiedente l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.

Si tratta di un principio che va salvaguardato al di la delle esigenze di protezione dei dati sulla sicurezza nazionale o simili.

In pratica: le esigenze di segretezza cedono il passo al diritto di difendersi reclamato dal ricorrente nel caso in cui i documenti richiesti siano necessari a tal fine (come si è verificato nel caso in commento, dove i documenti sono necessari per contrastare i dinieghi opposti alle plurime domande di trasferimento).


Riassumendo: cosa fare in casi simili?

Accertarsi che ci sono tutti i presupposti voluti dalle norme sul trasferimento per il ricongiungimento familiare e, nel caso si riceva la notifica del diniego priva di valide motivazioni, reagire proponendo il ricorso amministrativo.


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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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