Chi fornisce generalità fasulle può incorrere nel reato di sostituzione di persona o di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale

di Lucia Izzo - Mentire sui dati del conducente, dando un nome fasullo, per evitare la decurtazione dei punti sulla patente a seguito di trasgressione del codice della strada potrebbe non essere una buona idea. Si rischia, infatti, la sanzione penale per il reato di sostituzione di persona o di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. 


Infatti, ai sensi dell'art. 126-bis del Codice della Strada se il trasgressore non è identificato, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. 


I furbetti che forniscono generalità di altra persona, anche consenziente, ad esempio la nonna che non può guidare, la badante oppure il giardiniere extracomunitario, che non era alla guida in quel momento, rischiano una sanzione, anche detentiva, ai sensi del codice penale


La Corte di Cassazione, sez. V Penale, nella sentenza n. 19527/2016 (qui sotto allegata) ha confermato la pena di sei mesi di reclusione a un uomo, condannato ex art. 495 c.p. per aver compilato o fatto compilare il modulo trasmesso alla polizia di Stato (di comunicazione dati dei conducente) riportante le generalità di altra persona, strumentalmente indicata nel proprio interesse al fine di evitare la decurtazione dei punti sulla patente.

La norma punisce la condotta di chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona. 


Invece, la Corte di Cassazione, sez. V Penale, nella sentenza

n. 49121/2015 ha confermato la responsabilità ex art. 494 c.p. (sostituzione di persona) per colui che aveva predisposto e consegnato alle autorità locali competenti ad irrogare, in relazione ad alcune violazioni al codice della strada, la sanzione accessoria della decurtazione dei punti sulla patente, documentazione falsa attestante che, al momento dell'infrazione, alla guida del veicolo si trovavano cittadini extracomunitari.

Per il giudice l'attribuire a terzi la responsabilità della conduzione del veicolo, certamente finiva per sottrarre i reali autori dell'infrazione alla decurtazione dei punti dalla patente 


L'art. 494 c.p., infatti, punisce "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici".


Meglio, quindi, non mentire per sfuggire alla decurtazione punti: anzi, giova a tal proposito ricordare che, salvo il caso di perdita totale del punteggio, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti sulla patente.

Cass., V sez. pen., sent. 19527/2016
Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: