Il contributo della giurisprudenza della Corte di Cassazione

La disciplina delle intercettazioni (articolo 266 e seguenti), viene definita dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, sentenza 12189/2005), come la captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti al fine di escluderne altri con modalità oggettivamente idonee allo scopo, realizzata da un soggetto terzo mediante strumenti tecnici atti a rendere inutili tutte quelle misure poste per tutelare il carattere riservato.

Tipologie di intercettazioni

Le intercettazioni possono essere telefoniche ovvero ambientali; le prime consistono in acquisizioni di conoscenze attraverso l'uso del telefono ovvero diverse forme di trasmissione, le seconde invece si riferiscono a colloqui tra presenti.

Per quanto riguarda queste ultime una particolare attenzione deve essere rivolta al tracking satellitare, per le quali gli Ermellini (prima con sentenza 24715/2004 e poi con sentenza 15396/2008), hanno statuito che la localizzazione degli spostamenti, a carico della persona nei cui confronti si svolgono indagini, effettuata mediante il sistema satellitare GPS, non è paragonabile alla disciplina delle intercettazioni

(cfr. articolo 266 e seguenti c.p.p.), pertanto non è soggetta ad alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice. Così come, con sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite, la Cassazione ha superato un contrasto giurisprudenziale relativamente alla corrispondenza epistolare del detenuto, in riferimento alla quale non è assimilabile alcuna attività riconducibile a quella delle intercettazioni (cfr. sentenza 28997/2012).

Le intercettazioni consentite

Con la legge 547/1993 è stato introdotto l'articolo 266-bis del codice di rito, consentendo quindi le intercettazioni relative a sistemi informatici o telematici (intendendo, per sistema informatico, gli strumenti per il trattamento elettronico delle informazioni; per telematico, invece, il trasferimento di informazioni tra più soggetti tramite il sistema web).

Affinché si possa procedere ad intercettazioni è necessaria la presenza di indizi di reità, ma l'articolo 13 del decreto legge 152/1991, convertito poi in legge 203/1991, recante Misure in tema di lotta alla criminalità, consente le intercettazioni anche nel caso in cui sussistano sufficienti indizi, purchè il reato per il quale si proceda concerna la criminalità organizzata ovvero minacce telefoniche.

L'autorizzazione

In materia di intercettazioni il Giudice per le Indagini Preliminari svolge il delicato ruolo non solo di autorizzarle mediante decreto motivato esaminandole alla luce di presupposti di ammissibilità, ma assume anche la funzione di garante della legalità e di controllo sulle stesse.

L'autorizzazione a svolgere le intercettazioni ha la durata di 15 giorni e può essere soggetta a proroga più volte su istanza del Pubblico Ministero. Una particolare attenzione va all'ipotesi in cui il provvedimento di proroga del G.I.P. intervenga dopo la scadenza delle intercettazioni già acquisite: in questo caso quelle non coperte da decreto motivato risultano essere inutilizzabili.

In situazioni di particolare urgenza, ove il ritardo dell'autorizzazione del GIP possa compromettere l'acquisizione di elementi mediante intercettazioni, il Pubblico Ministero può emettere egli stesso decreto motivato, il quale però, di natura provvisoria, è soggetto a caducazione nel caso in cui non intervenga la convalida dello stesso da parte del GIP entro le 48 ore e quindi l'attività di intercettazione svolta senza il tempestivo intervento del GIP ne determina la inutilizzabilità. Trattasi di inutilizzabilità piena ed assoluta, secondo quanto dispone l'articolo 267, I co, del Codice di Procedura Penale, che comporta l'immediata cessazione delle operazioni.

Il luogo delle intercettazioni

Una particolare attenzione deve essere rivolta al luogo dove si svolgono le operazioni di intercettazione che, secondo quanto disposto dal III comma dell'articolo 268 del Codice di Procedura Penale è presso Procura" w:st="on">la Procura della Repubblica.

A tal proposito è lecito ricordare un'importante pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte (la n. 36359/2008), con la quale è stato sancito che, per il rispetto della norma ex articolo 268 del codice di rito, l'immissione dei dati captati nel server, quindi nella memoria informatica centralizzata, avvenga presso i locali della Procura della Repubblica attraverso impianti posti ad hoc, consentendo, senza violare il disposto del citato articolo, che contemporanee o successive attività di ascolto ovvero di sbobinatura vengano eseguite in remoto (roaming) ossia presso uffici della polizia giudiziaria.

È lecito osservare che nel caso in cui gli impianti installati presso Procura" w:st="on">la Procura risultino essere insufficienti pregiudicando quindi le relative investigazioni, sussistendo eccezionali ragioni di urgenza, il Pubblico Ministero può, mediante decreto motivato, autorizzare che le operazioni si svolgano presso gli uffici di Polizia Giudiziaria. La violazione del disposto dell'articolo 268 comporta la inutilizzabilità delle intercettazioni stesse.

Soffermando l'attenzione sulla citata norma la giurisprudenza della Suprema Corte ha statuito che:

A) Il III comma dell'articolo 268 si applica sia alle intercettazioni ambientali che telefoniche (sezioni Unite 42791/2001, sentenza Policastro);

B) Il decreto con il quale il Pubblico Ministero autorizza l'attività presso i locali dalla P.G. deve motivare la carenza di impianti presso Procura" w:st="on">la Procura della Repubblica, nonché indicare le ragioni di urgenza; tanto è vero che l'eventuale carenza di motivazione non può essere colmata da un successivo decreto del PM (cfr. Sezioni Unite 2737/2006);

C) Il decreto del PM, in materia di urgenza, può richiamare quello del GIP purchè si faccia riferimento a ragioni di necessità (cfr. Sezioni Unite 919/2004);

D) I presupposti della insufficienza e della inidoneità devono coesistere;

E) Il decreto del PM deve contenere una motivazione che sia esplicita alle circostanze oggetto di investigazione.

Una particolare attenzione deve essere rivolta agli incisi insufficiente ed inidonei utilizzati dal legislatore nel citato comma: il primo è riferito alla relazione tra gli impianti messi a disposizione e la richiesta di intercettazione;il secondo si riferisce invece ad impianti non funzionanti e non in grado di raggiungere lo scopo per il quale sono stati destinati, quindi non adeguati alle esigenze investigative. Per inidoneità si intende quella funzionale che ha un duplice aspetto: è legata alla natura intrinseca dei mezzi captanti e alla tipologia delle indagini.

L'avviso ai difensori

Secondo quanto disposto dal VI comma dell'articolo 268 c.p.p. ai difensori è dato avviso che entro il termine indicato nel IV e nel V comma hanno la possibilità di esaminare quanto è stato oggetto di intercettazione.

In riferimento a tale attività nel 2008 la Corte Costituzionale, con sentenza 336, ha statuito la illegittimità costituzionale dell'articolo 268 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, a seguito della notificazione dell'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore abbia la possibilità di trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni delle conversazioni ovvero comunicazioni intercettate, utilizzate per l'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.

L'attività di stralcio

Una particolare attenzione deve essere rivolta all'attività di stralcio: gli interessati, laddove non ostano ragioni istruttorie, possono ottenere, mediante apposita istanza, dal GIP la distruzione del materiale che li coinvolgono; inoltre sono stralciate e distrutte, pur in pendenza di legittime autorizzazioni, intercettazioni di soggetti tenuti al segreto professionale (esempio emblematico sono le conversazioni tra cliente e difensore).

La Legge 124/2007, introducendo l'articolo 270-bis del Codice di Rito, ha disciplinato che nel caso in cui, durante le intercettazioni, vengano captate comunicazioni di servizio appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza, esse devono essere secretate ed inoltrate al Capo dei Servizi Segreti, il quale, valutate le circostanze, può apporre il segreto di Stato; le notizie coperte dal segreto di Stato non possono essere utilizzabili.

La trascrizione integrale delle intercettazioni confluisce nel fascicolo dibattimentale, assumendo atto di natura irripetibile ai sensi dell'articolo 431 del Codice di procedura penale, mentre in quello del PM rimangono i verbali e le registrazioni.

Una volta concluso il processo con sentenza definitiva le intercettazioni vengono distrutte.


Abogado Francesca Servadei

Studio legale Servadei

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e-mail: francesca.servadei@libero.it

Vedi anche:
- Raccolta di articoli e sentenze sulle intercettazioni
- Le intercettazioni: guida legale

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