Le disposizioni del d.lgs. 8/2016 si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente se il procedimento penale non è stato definito

di Lucia Izzo - Conseguenze della depenalizzazione: il decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, in vigore dal 6 febbraio scorso, manifesta i suoi effetti nelle sentenze rese dalla Corte di legittimità. 


La Cassazione, con le sentenze n. 14483 (sulla guida senza patente) e 14487 (sull'omesso versamento delle ritenute previdenziali), rende operative le modifiche che hanno trasformato queste fattispecie in illeciti amministrativi. 


Della pronuncia n. 14487/2016, con cui gli Ermellini hanno preso atto dell'avvenuta depenalizzazione per quanto riguarda i versamenti delle ritenute previdenziali sotto la soglia del 10.000 euro, ha beneficiato una ditta con un debito di 7mila euro nei confronti dell'INPS.


Stessa sorte per quanto riguarda la sentenza 14483/2016 (qui sotto allegata) con cui la Cassazione ha disposto la retroattività della norma che depenalizza la guida senza patente.

La quarta sezione penale ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto un automobilista, cittadino straniero, responsabile per aver guidato, sprovvisto della patente di guida.


Alla luce della recente depenalizzazione del reato per cui si è proceduto, il fatto non è, infatti, più previsto dalla legge come reato.

La contravvenzione di cui all'art. 116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 è stata, infatti, trasformata in illecito amministrativo dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha introdotto anche una deroga al principio di irretroattività (ex L. 689/1981).


In sostanza, le disposizioni come quella citata, che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.


Inoltre, precisa la Cassazione, in via generale il giudice, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il fatto previsto dalla legge (non come reato, ma) solo come illecito amministrativo, non ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo ogni qual volta la legge di depenalizzazione non preveda norma transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 della legge 689/1981.

Poiché, tuttavia, l'art. 9 del d.lgs. 8/2016 prevede espressamente tale obbligo, la sentenza va trasmessa alla Prefettura competente.

Cass., IV sez. pen, sent. n. 14487/2016

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: