Sanato il mandato generico di recupero crediti conferito dalla P.A. se intervengono atti con cui il professionista esplica la propria attività in base all'incarico ricevuto

di Lucia Izzo - L'incarico che la pubblica amministrazione conferisce all'avvocato, teso al recupero crediti, è valido anche laddove la procura risulti generica se, tuttavia, segue un atto difensivo sottoscritto dal legale.


Lo ha disposto la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 1628/2016 (qui sotto allegata) depositata il 28 gennaio.

Dinnanzi ai giudici del Palazzaccio ricorre un avvocato contro la Camera di Commercio locale, il quale aveva ottenuto decreto ingiuntivo per vedersi pagare compensi dipendenti da prestazioni professionali concretizzatesi in atti di intervento in procedure esecutive a carico di debitori dell'Ente.


La somma oggetto del decreto monitorio, tuttavia, in sede di appello veniva ritenuta non dovuta poiché per il giudice di merito la procura generale conferita all'avvocato risultava inidonea a soddisfare le prescrizioni di legge laddove non individuava con esattezza l'oggetto del contratto, essendo genericamente riferita a tutte le cause di recupero crediti.

Pertanto, difettava il necessario collegamento tra la stessa e l'atto di difesa sottoscritto dal difensore. 


In realtà, evidenzia l'avvocato ricorrente, è ben possibile il perfezionamento di contratto di patrocinio, in forma scritta, attraverso, da un lato, il rilascio di procura alle liti, generale o speciale, e, dall'altro, la redazione del singolo atto di difesa sottoscritto dal difensore, e cioè, nello specifico, degli atti con i quali l'avvocato aveva espletato il mandato professionale ricevuto per il recupero dei crediti della Camera di commercio. 


Per gli Ermellini le doglianze sono fondate: infatti, il giudice di merito ha ritenuto generica la procura senza valutarne un profilo essenziale sia in astratto, sia, quel che più conta, in concreto, in relazione, cioè, all'attività difensiva svolta e posta a base della domanda di pagamento.


I giudici ricordano che in tema di contratti della P.A., che devono essere stipulati ad substantiam per iscritto, "il requisito della forma del contratto di patrocinio è soddisfatto con il rilascio al difensore, a mezzo di atto pubblico, di procura generale alle liti ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., qualora sia puntualmente fissato l'ambito delle controversie per le quali opera la procura stessa".


Nel caso di specie trattavasi di "tutte le cause attive e passive promosso e da promuoversi, innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, esclusa la Suprema Corte di cassazione, aventi ad oggetto il solo recupero dei crediti della stessa Camera di commercio mandante", con espressa autorizzazione, a tal fine, di "intraprendere azioni esecutive, intervenire in quelle da altri iniziate e dare loro impulso".


Il giudice del merito sarà quindi chiamato ad esaminare il fatto decisivo costituito dall'idoneità della predetta procura, quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza processuale, e dell'atto difensivo in concreto redatto e sottoscritto dal difensore, a integrare la proposta e la correlativa accettazione di un contratto di patrocinio tra l'ente pubblico e il professionista, valido anche sotto il profilo formale.


Pertanto la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale, in persona di diverso magistrato.

Cass., Vi sez. civ., ord. 1628/2016

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