Il TAR Liguria richiama costante giurisprudenza e chiarisce che l'opera è indispensabile per le esigenze delle persone anziane o con problemi di deambulazione

di Lucia Izzo - L'ascensore realizzato all'esterno del condominio non ha natura di vera e propria costruzione, pertanto può essere realizzato anche a meno di tre metri rispetto alla proprietà confinante del vicino. 


Lo ha stabilito la sentenza n. 1002/2015 (qui sotto allegata) del TAR Liguria, depositata il 3 dicembre scorso. 

La questione sottoposta all'attenzione del Tribunale Amministrativo vede un vicino, ingegnere, contrapporsi al condominio resistente poiché questo ha prospettato di costruire un ascensore con sporti di uscita sulla facciata.

Il condominio non ha altre  possibilità di installare l'ascensore al servizio dei suoi abitanti, ma il ricorrente evidenzia che nella costruzione dell'opera si pongono questioni soprattutto sulle distanze tra il bene in progetto e la sua abitazione.


L'ingegnere lamenta che la cabina dell'ascensore sarà posta a meno di tre metri dal muro confinario esistente tra le due proprietà, violando la normativa sulle distanze.

Nonostante ciò, il Tar evidenzia che la giurisprudenza (Cass. 3.2.2011, n. 2566 e Cons. Stato, 6253 del 2012) ha "negato la natura di costruzione all'ascensore realizzato all'esterno di un caseggiato, in quanto l'aggiunta di tale manufatto non avrebbe potuto essere ammessa dalla conformazione della tromba delle scale o degli altri ambienti interni"


Tale riflessione giurisprudenziale "ha portato a delineare la nozione di volume tecnico come quell'opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, che viene destinata a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali della costruzione medesima".

Si tratterebbe in sostanza di quegli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione che tuttavia non possono essere ubicati all'interno di questa, come quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore.


In una società che è mutata anche anagraficamente e tende ad invecchiare sempre più, spiega il TAR, l'ascensore è considerato come un bene indispensabile non solo alla vita delle persone con problemi di deambulazione, ma anche di coloro che trovano sempre più difficoltoso salire e scendere i numerosi piani di scale che li separano dalle vie pubbliche (nel caso in questione sino a quattro livelli sopra quello terreno).


Pertanto, il computo delle distanze tra le proprietà non può tener conto dell'innovazione rappresentata dalla colonna dell'ascensore in progetto, non dovendosi mutare tale opinione solo perché la rappresentazione grafica del manufatto erigendo prefigura degli spazi destinati allo sbarco degli utenti ai diversi livelli: anche i piccoli spazi previsti appunto per la salita e la discesa dei passeggeri non possono far mutare l'opinione al riguardo.


Nonostante questa doglianza venga rigettata, il ricorso dell'uomo è in parte accolto a causa di una violazione procedimentale degli atti del comune che hanno assentito la realizzazione dell'ascensore.

TAR Liguria, sent. TAR Liguria 1002/2015

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