Per la Cassazione contano sia i redditi derivanti dall'attività svolta come singolo che quelli derivanti dall'attività svolta in forma associata

di Marina Crisafi - Se l'avvocato rimane vittima di un incidente stradale, il risarcimento del danno da lucro cessante spetta sulla base di tutti i redditi professionali: sia quelli derivanti dall'attività svolta come singolo che quelli derivanti dall'attività svolta in forma associata.

Ad affermarlo è la terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 17294/2015 pubblicata oggi (qui sotto allegata).

La vicenda ha per protagonista un legale che veniva travolto da un auto mentre attraversava sulle strisce pedonali, riportando gravi lesioni. Il professionista trascinava in giudizio il conducente dell'auto e la compagnia assicurativa chiedendo, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali, anche quello dei danni patrimoniali subiti per non aver potuto svolgere la propria attività. La Corte d'appello (in parziale riforma della sentenza di primo grado) riconosceva il lucro cessante determinandolo soltanto sulla base dei redditi professionali derivanti dall'attività dallo stesso svolta come singolo professionista.

Il legale allora adiva la Cassazione. E gli Ermellini gli hanno dato ragione.

In tema di risarcimento del danno da lucro cessante conseguente ad un sinistro stradale, hanno affermato preliminarmente i giudici di piazza Cavour "le dichiarazioni dei redditi hanno efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 39 del 1977".

E nel caso di specie, la sentenza impugnata per effettuare tale calcolo non ha considerato tutti i redditi del professionista, limitandosi a riconoscere soltanto quelli derivanti dall'attività svolta come singolo e non anche "quelli derivanti dall'attività svolta in forma associata che ugualmente rientrano tra i redditi cui fare riferimento". Per cui ricorso accolto e parola al giudice del rinvio.

Cassazione, sentenza n. 17294/2015

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