Una recente decisione del Tribunale di Cosenza costituisce una delle prime applicazioni giurisprudenziali della sindrome

di Valeria Zeppilli - In caso di crisi e separazione della coppia di genitori, la legge privilegia, in via generale, l'affido condiviso: fondamentale, infatti, è la tutela del diritto dei figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.

Di certo, però, questo principio non può essere considerato valido in assoluto.

Preminente, rispetto al mantenimento del rapporto con entrambi i genitori, è il diritto ad una crescita sana ed equilibrata, che, se compromessa, può ben giustificare l'affidamento dei figli ad un solo genitore.

Così se, ad esempio, la madre manipola i figli, allontanandoli sia fisicamente che psicologicamente dal padre, è corretto affidarli in via esclusiva a quest'ultimo.

Ed è questo l'oggetto del caso sul quale si è pronunciato il Tribunale di Cosenza con il decreto n. 778/2015 emesso il 29 luglio scorso (qui sotto allegato).

Dalla CTU psicologica espletata nel corso del giudizio, in particolare, è emersa una situazione di ingiustificata campagna di denigrazione dei minori contro il padre da parte della madre ed è stato constatato un rifiuto plateale e innaturale della figura paterna, sorretto da motivazioni inverosimili e inconsistenti.

In sostanza, è stato riscontrato un condizionamento programmato della madre nei confronti dei figli, volto a denigrare la figura paterna, i familiari di quest'ultimo e il posto in cui egli vive, dal quale ai figli è derivato un vero e proprio disturbo relazionale con le caratteristiche dell'alienazione parentale così come descritta, da ultimo, nel DSM 5 pubblicato nel 2013: mentre verso il genitore alienante (la madre) i bambini nutrivano solo sentimenti positivi, nei confronti del genitore alienato (il padre) nutrivano solo sentimenti negativi.

La donna, quindi, è stata giudicata dal Tribunale inaffidabile, assolutamente non incline al rispetto del prossimo e dotata di personalità manipolativa.

Con la conseguenza che il padre è stato considerato l'unico affidatario della prole, pur con l'accorgimento di non collocare subito i minori con esso.

Vedi allegato
Valeria Zeppilli

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