La guida in stato di ebbrezza è disciplinata dagli artt. 186 e 186bis Codice della Strada e in base alla quantità di alcool rilevata nel conducente può integrare un illecito amministrativo o penale con applicazione di multa, ammenda e arresto

Cos'è lo stato di ebbrezza

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Lo stato di ebbrezza è la condizione di alterazione psicofisica che consegue all'assunzione di sostanze alcoliche. Esso comporta una percezione distorta della realtà, una diminuzione delle facoltà intellettive e un rallentamento dei riflessi.

Cosa prevede la guida in stato di ebbrezza?

La condotta di chi si pone alla guida dopo l'assunzione di sostanze alcoliche è sanzionata dagli articoli 186

e 186-bis del Codice della strada. In particolare, chi si mette alla guida e presenta un tasso alcolemico superiore allo 0,5 fino allo 0,8 incorre in una sanzione amministrativa, chi invece presenta un tasso alcolemico superiore allo 0,8 commette un reato (vedi la Tabella per la stima del tasso alcolemico legale sul sito del ministero della salute).

Dette norme non contemplano l'alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze diverse dall'alcol, sia che si tratti di medicinali che di sostanze stupefacenti. Questa ipotesi, chiaramente non è priva di conseguenze sul piano legale, ma è punita autonomamente come reato dall'articolo 187 del Codice della strada.

Quando scatta il penale per l'alcool?

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La guida in stato di ebbrezza è punito penalmente, come abbiamo anticipato, quando viene accertato che il conducente si è posto alla guida del veicolo in stato di ebbrezza (circostanza per la cui interpretazione leggi La guida in stato di ebbrezza è sanzionabile anche se l'auto è ferma?) e dopo gli accertamenti costui presenta un tasso alcolemico superiore allo 0,8 g/l. Non commette invece alcun illecito chi si trova in questa condizione, ma ha la qualifica di mero trasportato a bordo di un veicolo. La competenza per materia, in caso di reato, appartiene al Tribunale in composizione monocratica.

Il decreto penale di condanna

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Quando si configura il reato di guida in stato di ebbrezza per il superamento dei tassi alcolemici previsti, l'indagato, se non ha cagionato incidenti, può vedere definito il procedimento con il decreto penale di condanna. La pena detentiva e pecuniaria possono essere sostituite, se l'imputato non si oppone, con il lavoro di pubblica utilità.

Al decreto penale si può presentare opposizione nel termine di 15 giorni dalla ricezione della notifica dello stesso per chiedere:

  • l'oblazione discrezionale a norma dell'art. 162 bis c.p. che prevede la conversione del reato in una sanzione amministrativa;
  • il giudizio immediato;
  • il procedimento ordinario in contraddittorio;
  • il giudizio abbreviato;
  • il patteggiamento;
  • la messa alla prova, che se ha esito positivo comporta l'estinzione del reato.

La mancata opposizione nei termini determina il passaggio in giudicato, con i medesimi effetti e conseguenze di una sentenza di condanna.

Tasso alcolemico per la sanzione amministrativa

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Lo stato di ebbrezza, come abbiamo visto, può avere rilievo meramente amministrativo con conseguente applicazione di una sanzione amministrativa quando viene accertato che il conducente che si è posto alla guida presenta un tasso alcolemico compreso tra lo 0,51 e lo 0,8 g/l. Trattasi ovviamente della ipotesi meno grave e quindi sanzionata solo con una multa dal nostro ordinamento.

Il soggetto sanzionato in ogni caso può fare ricorso contro la multa, rivolgendosi al Giudice di Pace competente, innanzi al quale, con l'assistenza di un difensore di fiducia, può far valere i vizi formali e i vizi sostanziali che si riferiscono alla procedura di rilevamento dell'infrazione, compresa quella con la quale è stato misurato il tasso alcolemico.

Le modalità di accertamento del superamento del tasso alcolemico

L'accertamento del superamento del tasso alcolemico avviene, generalmente e secondo quanto previsto dalla normativa di legge, attraverso le analisi del sangue o, nell'immediatezza, attraverso un esame strumentale svolto con un apposito apparecchio, denominato etilometro, nel quale il soggetto sottoposto ad accertamento è tenuto a espirare e che è in grado di misurare la quantità di alcol ingerita attraverso la misurazione della quantità di alcol presente nell'aria. L'accertamento mediante etilometro viene ripetuto due volte a distanza di cinque minuti l'una dall'altra.

La giurisprudenza però ha riconosciuto, in determinati casi, la legittimità di un accertamento immediato della condizione di ebbrezza del conducente di un veicolo anche attraverso la valutazione di uno o più indici sintomatici, quali l'irascibilità, l'incapacità di deambulare o di farlo in maniera coordinata, l'incapacità di parlare, etc.

Facoltà di farsi assistere dal difensore

Come vedremo meglio più avanti, la guida in stato di ebbrezza può configurare un reato quando il tasso alcolemico supera lo 0,8. In questi casi, grazie a numerosi interventi, anche della Corte di Cassazione, vengono in rilievo due articoli del codice di procedura penale.

Il primo è l'art. 114 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, ai sensi del quale: "Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia." Il secondo è l'art. 356 c.p.p richiamato, ai sensi del quale: "Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 (perquisizioni) e 354 (accertamenti urgenti anche su persone) oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2."

Fino a qualche tempo fa sussisteva, alla luce del dettato di queste due disposizioni, il dubbio sulla validità dell'alcol test effettuato sulla persona del conducente, senza averlo preventivamente avvertito della possibilità di chiedere l'assistenza di un difensore.

Dubbio che però è stato chiarito dalla SU n. 5396/2105 della Cassazione, che ha sancito la nullità dell'alcool test se il legale non viene avvertito. Il conducente che deve essere sottoposto all'etilometro quindi ha diritto ad essere assistito da un difensore e ad essere avvertito dalle forze di polizia di tale facoltà.

È pertanto un obbligo previsto dalla legge che deve precedere l'atto urgente ed irripetibile che sta per essere compiuto su un potenziale indagato (se il tasso supera gli 0,8 g/l). L'omissione dell'avviso comporta che la nullità potrà essere fatta valere anche dopo l'esecuzione del test, fino alla deliberazione della sentenza di primo grado a carico del conducente, che è stato imputato del reato di guida in stato di ebbrezza.

Occorre tuttavia fare una precisazione, nel senso che, se la Polizia giudiziaria provvede ad avvertire il difensore, ma questo, a causa di impegni o problemi di altra natura, non è in grado di recarsi immediatamente sul posto, si potrà comunque procedere agli accertamenti previsti, anche in sua assenza.

Condanna e confisca

Un altro elemento da prendere in considerazione quando si parla di reato di guida in stato di ebbrezza è la confisca del veicolo, che è sempre prevista in presenza di condanna, a meno che, il veicolo non sia di un soggetto estraneo. Un modo per evitare la confisca del veicolo è chiedere, la messa alla prova perchè in caso di esito positivo il veicolo, qualora sia stato sequestrato, deve essere restituito al legittimo proprietario.

Sanzioni per la guida in stato di ebbrezza

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Passando alle conseguenze che scaturiscono dall'accertamento della guida in stato di ebbrezza c'è da dire che le sanzioni penali e amministrative in caso di guida in stato di ebbrezza, nel corso degli ultimi anni, sono state notevolmente inasprite e che le stesse variano a seconda del tasso alcolemico accertato.

Cosa rischia chi guida ubriaco?

Chi guida ubriaco, in base al tasso alcolemico rilevato, rischia di pagare multe salate, di subire una condanna penale (che diventa ancora più pesante se si provoca un incidente), di vedersi togliere diversi punti dalla patente e infine di andare incontro, in base alla gravità della condotta alla sospensione e alla revoca della patente di guida. Vediamo più in dettaglio di cosa si tratta.

Sanzioni amministrative e penali

Le sanzioni amministrative e penali variano dal tasso alcolemico rilevato sul conducente:

  • In caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, sono previste la sanzione amministrativa da euro 543 a euro 2.170 e la sospensione della patente da tre a sei mesi a titolo di pena accessoria;
  • in caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, la sanzione consiste nell'ammenda da euro 800 a euro 3.200, nell'arresto fino a sei mesi e nella sospensione della patente da sei mesi a un anno;
  • in caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la sanzione, sia penale che amministrativa, consiste nell'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, nell'arresto da sei mesi a un anno, nella sospensione della patente da uno a due anni, nel sequestro preventivo del veicolo e nella sua confisca. Se il proprietario è diverso dal conducente, la durata della sospensione della patente è raddoppiata e non si applicano il sequestro e la confisca. In caso di recidiva biennale è prevista la revoca della patente.

I punti della patente

La condotta di porsi alla guida di un mezzo che circola su strada dopo aver assunto sostanze alcoliche comporta anche la perdita dei punti della patente nella misura di 10, se il tasso alcolemico accertato supera lo 0,5, nella misura invece di 5 per i neopatentati che sono sanzionabili quando il tasso alcolemico rilevato è inferiore a 0,5.

Aggravante delle ore notturne

Ai sensi del comma 2 sexies dell'art. 186 del Codice della Strada, prevede l'aggravante della guida durante le ore notturne per il reato di guida in stato di ebbrezza, intendendo per ore notturne quelle comprese tra le ore 22.00 e le ore 7.00 del mattino.

Attenzione però, poichè si tratta di un'aggravante si applica solo nel caso in cui la guida in stato di ebbrezza configuri un reato, ovvero quando il tasso alcolemico rilevato supera lo 0,8.

Non sono previsti aumenti o sanzioni aggiuntive quando la condotta di guida in stato di ebbrezza configura solo un illecito amministrativo.

Lavori socialmente utili

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Salvo che non si sia provocato un sinistro stradale, la pena detentiva e pecuniaria possono essere sostituite, se l'imputato non si oppone, con quella dei lavori socialmente utili, che possono far estinguere il reato, revocare la confisca e dimezzare il periodo di sospensione della patente se svolti positivamente.

I lavori socialmente utili consistono in attività non retribuite in favore della collettività da svolgere, preferibilmente, nell'ambito della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o centri specializzati nella lotta alle dipendenze. Chi è favorevole a svolgere queste attività viene sottoposto al controllo dell'ufficio locale di esecuzione penale, incaricato dalla sentenza di condanna o dal decreto penale, per verificare che lo svolgimento sia effettivo.

Esclusione dai lavori socialmente utili

I lavori socialmente utili, che hanno una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro a un giorno di lavoro, non si possono sempre applicare in favore dell'imputato. Il comma 9 bis dell'art. 186 esclude questa alternativa quando il conducente in stato di ebbrezza ha provocato un incidente stradale.

Il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest

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Laddove il conducente di un veicolo rifiuti di sottoporsi ad alcoltest, la legge prevede che venga sanzionato allo stesso modo che se si trovasse nello stato più grave di guida in stato di ebbrezza, quindi con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi a un anno, oltre che con la sospensione della patente da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo, se di sua proprietà. Ciò salvo ovviamente che il fatto costituisca più grave reato.

Una sentenza piuttosto recente, ossia la n. 13682/2016 della Cassazione ha ritenuto però applicabile al reato di rifiuto di sottoporsi all'etilometro, quanto previsto dall'art. 131 bis cp. che esclude la punibilità "quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale."

L'organo giudicante, in base a quanto sancito da questa norma, valutate le modalità in cui il conducente ha manifestato il rifiuto all'etilometro, l'entità del pericolo o del danno e il grado di colpevolezza del soggetto, potrà pronunciare quindi sentenza di assoluzione con tutte le conseguenze che la legge prevede a favore dell'imputato, tra le quali l'assenza di addebito di sanzioni penali.

Sanzioni per neopatentati e conducenti professionali

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I conducenti di età inferiore ai 21 anni o che abbiano conseguito la patente da meno di tre anni o siano conducenti professionali e stiano svolgendo la propria attività non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche, neanche in modica quantità.

Per questi soggetti, la guida con tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5 g/l comporta un'ammenda da euro 168 a euro 672 e la decurtazione di cinque punti sulla patente. Se poi il conducente che presenti i suddetti valori alcolemici provochi un incidente allora le sanzioni sono raddoppiate.

La guida in presenza di un tasso alcolemico compreso tra a 0,5 e 0,8 g/l comporta una sanzione aumentata di 1/3 rispetto a quella ordinaria, quella con tasso compreso tra 0,8 e 1,5 g/l o superiore a 1,5 g/l comporta un aumento delle sanzioni ordinarie da 1/3 alla metà.

Solo per i conducenti di autobus, autoarticolati, autosnodati, veicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto o di veicoli destinati al trasporto merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è prevista la revoca della patente. Per le altre categorie, la revoca si ha solo in caso di recidiva nel corso del triennio.

Il conducente di età inferiore a 18 anni e con tasso alcolemico maggiore di zero, può conseguire la patente di guida solo al compimento del diciannovesimo o del ventunesimo anno di età, a seconda che il tasso alcolemico accertato sia inferiore o superiore a 0,5 g/l.

Incidente stradale provocato da chi è in stato di ebbrezza

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Nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale le pene sono raddoppiate e, salvo che il veicolo appartenga a persona diversa dal conducente, ne è disposto il fermo amministrativo per 180 giorni. Inoltre, se l'incidente è causato da persona con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la patente di guida gli verrà revocata.

La revoca comporta l'obbligo per il conducente di dover sostenere nuovamente l'esame di guida, consegue al giudizio penale e rappresenta una sanzione accessoria che diventa definitiva solo quando la sentenza di condanna o il decreto di condanna passano in giudicato.

La legge prevede inoltre che se all'incidente stradale consegue la morte di terze persone, lo stato di ebbrezza del conducente costituisce un'aggravante dell'omicidio colposo.

La messa alla prova per estinguere il reato di guida in stato di ebbrezza

Il conducente che commette il reato di guida in stato di ebbrezza può chiedere la cosiddetta "messa alla prova", un istituto grazie al quale può ottenere il beneficio dell'estinzione del reato. La messa alla prova consiste nel prestare ore di lavori di pubblica utilità e nel versare una somma determinata al Fondo vittime della Strada a titolo di condotta riparatoria per l'illecito penale commesso.

Nella sentenza n. 7843/2022 la Corte di Cassazione ha ricordato che: "In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione - ovvero della revoca - della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.S., in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione

della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono bis e 187, comma ottavo bis, C.d.S., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria.

Prescrizione del reato di guida in stato di ebbrezza

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Il reato in stato di ebbrezza, in base a quanto sancisce il primo comma dell'articolo 157 c.p, si prescrive nel tempo minimo di 4 anni o in un tempo corrispondente al massimo della pena edittale. Ricordiamo che l'effetto della prescrizione è l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza.

L'ipotesi più grave del reato di guida in stato di ebbrezza, che è quella contemplata dal comma 2-bis dell'articolo 186 del Codice della Strada o quando c'è l'aggravante dell'incidente stradale prevede una sanzione addoppiata, ma non supera i due anni di arresto. Anche quando intervengono degli atti interruttivi, il massimo di tempo necessario alla prescrizione sarà dunque di cinque anni. I termini ordinari della prescrizione poi raddoppiano, in base a quanto diposto dal sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, se si cagiona un omicidio colposo stradale.

Valeria Zeppilli

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