Il risarcimento per la diminuzione patrimoniale e il mancato guadagno

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di Lucia Izzo

Danno emergente e lucro cessante: cosa sono

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Il danno emergente consiste nella perdita economica che il patrimonio del creditore ha subito per colpa della mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore.

Il lucro cessante è, invece, il mancato guadagno che si sarebbe prodotto se l'inadempimento non fosse stato posto in essere.

Entrambi i concetti di danno emergente e lucro cessante, rappresentano le due componenti cui si fa comunemente riferimento per fornire la definizione unitaria del danno patrimoniale, ossia la forma di danno ingiusto che colpisce direttamente la sfera economico-patrimoniale del danneggiato.

Il codice civile, tuttavia, non richiama espressamente le due categorie, limitandosi a precisare all'art. 1223 (Risarcimento del danno) che "il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata".

La distinzione tra le due componenti del danno è frutto di elaborazione dottrinale già a partire dalle fonti romane e rappresenta in tempi moderni uno strumento necessario per i giuristi al fine di identificare gli effetti pregiudizievoli subiti dal patrimonio del danneggiato.

Il danno emergente

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Il concetto di danno emergente identifica ogni diminuzione patrimoniale provocata dall'illecito o dall'inadempimento.

Deve trattarsi di un perdita di utilità già presenti nel patrimonio del danneggiato e fattispecie tipiche in tal senso possono rinvenirsi nel disvalore economico provocato dalla mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore, nelle spese sostenute per rimuovere inesattezze della prestazione, nella temporanea impossibilità di godere del bene, nei danni provocati alla persona o ai beni del creditore (ad es. a seguito di incidente stradale).


Il lucro cessante

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Il lucro cessante si identifica nel mancato guadagno patrimoniale provocato dall'inadempimento o dall'illecito che si sarebbe dovuto conseguire in caso l'obbligazione fosse stata regolarmente adempiuta o in mancanza della lesione. A differenza del danno emergente, il lucro cessante attiene ad una ricchezza non ancora inglobata nel patrimonio del danneggiato, ma che si sarebbe ragionevolmente prodotta.

Il lucro cessante si riscontra in situazioni come l'impossibilità di utilizzare un bene (es. mancata percezione di frutti da un bene fruttifero oppure mancato guadagno se il bene è uno strumento di lavoro necessario), nella mancata realizzazione di rapporti contrattuali, nei cd. "danni futuri" provocati dalla perdita o diminuzione della capacità lavorativa oppure della capacità di versare prestazioni assistenziali (es. morte della persona che erogava gli alimenti).

Danno diretto e danno indiretto

La distinzione tra danno emergente e lucro cessante è talvolta ricondotta a una diversa nomenclatura, che identifica il danno emergente nel cd. danno diretto e il lucro cessante nel cd. danno indiretto.

E' tuttavia assai raro sentir parlare di danno diretto e danno indiretto invece che di danno emergente e lucro cessante.

Esempio di danno emergente e lucro cessante

Per comprendere meglio la portata dei concetti di danno emergente e lucro cessante e la distinzione sussistente tra gli stessi, è utile fare un esempio concreto.

Esaminiamo, quindi, il caso di un soggetto che affidi delle macchine industriali a un vettore: se le macchine sono perite durante il trasporto egli subisce un danno. In tale ipotesi, il danno emergente è quello pari al denaro che il creditore ha dovuto esborsare per ricomprare il medesimo numero di macchine perite, dello stesso genere. Il lucro cessante, invece, è la somma che il creditore ha perso in conseguenza del mancato utilizzo o della mancata locazione della macchina per tutto il periodo di tempo necessario per procurarsi i nuovi beni produttivi.

Il nesso causale

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Ai fini del risarcimento dovrà essere verificato il nesso causale tra evento dannoso ed evento di danno, poiché le perdite subite o il mancato guadagno devono rappresentare una "conseguenza immediata e diretta" del fatto.

Successivamente, danno emergente e lucro cessante potranno contribuire alla quantificazione del danno.

La liquidazione del danno

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Se non sia possibile provare il danno nel suo preciso ammontare (come spesso accade per il lucro cessante) il giudice lo liquiderà in via equitativa se risulta che il nocumento patrimoniale si andrà a verificare con una ragionevolmente fondata attendibilità.

Danno emergente e lucro cessante nelle pronunce della Cassazione

Anche la giurisprudenza della Corte di cassazione si è occupata a più riprese di danno emergente e lucro cessante. Si riporta qui di seguito quanto sancito in alcune recenti sentenze.

"In tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare" (Cass. n. 4718/2016).

"Un danno da perdita di chance è ovviamente alternativo rispetto al danno da lucro cessante futuro da perdita del reddito. Se c'è l'uno non può esserci l'altro, e viceversa. Delle due, infatti l'una: o la vittima dimostra di avere perduto un reddito che verosimilmente avrebbe realizzato, ed allora le spetterà il risarcimento del lucro cessante; ovvero la vittima non dà quella prova, ed allora le può spettare il risarcimento del danno da perdita di chance" (Cass. n. 20630/2016).

"La valutazione equitativa del lucro cessante prevista dall'art. 2056 c.c., comma 2, non implica alcuna relevatio dall'onere probatorio quanto alla concreta esistenza del pregiudizio patrimoniale, riguardando il giudizio di equità solo l'entità di quel pregiudizio, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne l'esatta misura; e tanto risulta condiviso dall'orientamento assolutamente prevalente di questa corte, sia nelle linee generali, sia in materia brevettuale, sia infine nei casi di danno da concorrenza sleale" (Cass. n. 12812/2016).


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