Il furto per necessità è quello commesso per salvare sé o altri da un grave pericolo. Esso, in virtù di quanto previsto dall'art. 54 c.p., non è punibile

Furto per stato di necessità: la norma

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L'esimente dello stato di necessità è prevista dall'articolo 54 del codice penale, che contiene una norma di carattere generale che può essere applicata a qualsivoglia tipo di reato.

Testualmente tale disposizione stabilisce che "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona".

Il fatto deve essere proporzionato al pericolo e quest'ultimo non deve né risultare volontariamente causato dal soggetto né altrimenti evitabile (Cass. n. 16012/2005).

La ratio della norma consisterebbe, in base alle diverse tesi, nell'inutilità della pena nei casi in cui si ravvisino tali circostanze e, ancora, nell'equivalenza tra l'interesse leso dall'azione necessitata e quello sottoposto a pericolo di lesione.

Leggi: Lo stato di necessità. Art. 54 del codice penale

Furti minori

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Con specifico riferimento al reato di furto, il nostro codice penale (art. 626, 1° comma, n. 2, c.p.) già prevede delle ipotesi di cc.dd. furti minori, punibili a querela dell'offeso, tra i quali rientra quello commesso su cose di tenue valore con il solo scopo di provvedere a "un grave ed urgente bisogno". In questo caso, il colpevole è punibile ma è prevista una riduzione sensibile della pena applicabile, stabilita nella reclusione fino a un anno o nella multa fino a 206 euro.

Il tenue valore della cosa deve essere valutato sulla base di un criterio oggettivo, mentre la "grave ed urgente necessità" coincide, ad esempio, con il bisogno di beni primari (cibo, medicine, indumenti, ecc.) indispensabili per il soggetto agente o per altri. A tal fine non bastano le generiche esigenze di povertà o indigenza del colpevole, occorrendo invece "una situazione di grave ed indilazionabile bisogno alla quale non possa provvedersi se non sottraendo la cosa" (Cass. n. 32937/2014).

Assoluzione per stato di necessità

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Lo spazio per l'applicazione della causa di giustificazione ex art. 54 c.p., nella fattispecie del reato di furto, è quindi minimo, specie considerando che la giurisprudenza è orientata nel senso che il solo stato di bisogno economico non è idoneo a configurarla, "atteso che alle esigenze degli indigenti e dei bisognosi si può provvedere con la moderna organizzazione sociale per mezzo degli istituti di assistenza" (cfr., ex multis, Cass. n. 16056/2006) .

Per la sussistenza dell'esimente dello stato di necessità è richiesta, invece, "la concreta immanenza di una situazione di grave pericolo alle persone, caratterizzata dalla indilazionabilità e dalla cogenza tali da non lasciare all'agente altra alternativa che quella di violare la legge" (Cass. n. 4163/2014).

Quando rubare non è reato

In merito a tale questione, si è ritenuto non punibile per il reato di cui all'art. 626, n. 2, c.p., applicando le esimenti previste dagli artt. 54 e 59 c.p., chi ha commesso il furto trovandosi in uno stato di necessità determinato "da indifferibili esigenze attinenti l'alimentazione e alla cure mediche e non avendo obiettivamente altra alternativa per procurarsi i mezzi onde sopravvivere in modo lecito" (Pret. Nardò 18.12.1991).

Una giurisprudenza di merito più recente ha invece ritenuto non punibile una donna, rea di aver sottratto al supermercato dei beni alimentari per un valore pari a circa dieci euro, emettendo verdetto assolutorio in quanto la stessa era stata spinta dal "subitaneo e impellente bisogno" di sfamare i figli piccoli, ma non ravvisando lo stato di necessità. Ai fini dell'applicazione della scriminante, secondo la sentenza, l'agente deve compiere l'azione delittuosa in conseguenza di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile; pertanto, la stessa non può ritenersi sussistente "in relazione a reati asseritamente provocati da uno stato di indigenza economica dell'agente, connesso alla situazione socio-economica dello stesso, qualora ad essa possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti" (Trib. Frosinone marzo 2014).

In conclusione, quindi, il furto può essere scriminato per necessità solo se vi è un'esigenza vitale di rubare e non vi sono soluzioni alternative. Ad esempio, chi ruba un'auto per sfuggire a un aggressore potrebbe vedere applicata l'esimente di cui all'art. 54 c.p., mentre non può affermarsi che rubare per fame non è reato.

Vedi anche:

Il furto - guida legale

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