CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA N. 7 ANNO 1986

SENTENZA N. 7 ANNO 1986
 
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e della attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1977 dal Pretore di Varese nel procedimento civile vertente tra Baratelli Enrico e Ditta S.a.s. Plastak Machinery ed altro, iscritta al n. 360 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 285 dell'anno 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto in fatto
Con ricorso al Pretore di Varese, Baratelli Enrico esponeva che il 10 ottobre 1972 era stato licenziato dalla S.a.s. Plastak Machinery; che, con sentenza 28 febbraio 1974, lo stesso Pretore, dichiarando nullo il licenziamento, lo aveva reintegrato nel posto di lavoro, con la condanna della nominata società al risarcimento del danno nella misura di nove mensilità di retribuzione; che il 4 marzo 1974 aveva transatto la lite dichiarando di dimettersi ed ottenendo l'impegno della datrice di lavoro alla regolarizzazione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. per il periodo compreso fra la data della sentenza di reintegrazione e quella del licenziamento; che tale regolarizzazione non era avvenuta e l'I.N.P.S., dal canto suo, gli aveva rifiutato l'erogazione dell'indennità di disoccupazione assumendo, con riferimento al periodo suddetto, che le somme versate a titolo risarcitorio per il licenziamento illegittimo non erano soggette a contribuzione assicurativa.
Tanto premesso, il Baratelli chiedeva che della S.a.s. Plastak Machinery si dichiarasse l'obbligo al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali per il periodo 10 ottobre 1972-28 febbraio 1974, quanto meno sulla base delle nove mensilità di retribuzione corrisposte a titolo di risarcimento del danno, e che l'I.N.P.S. fosse, da un lato, dichiarato tenuto a ricevere i contributi stessi e, dall'altro, condannato all'erogazione dell'indennità di disoccupazione.
Il giudice adito, con ordinanza emessa il 15 dicembre 1977 (R.O. n. 360/78) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., in quanto non prevede, a favore del lavoratore giudizialmente reintegrato nel posto di lavoro, l'obbligo del datore di lavoro di versare all'I.N.P.S. i contributi assicurativi commisurati alle somme che il lavoratore stesso avrebbe percepito, come normale retribuzione, nel periodo compreso fra la data del licenziamento illegittimo e quella dell'ordine giudiziale di reintegrazione.
Il giudice a quo ha rilevato che, nell'interpretazione della norma censurata, debba ritenersi jus receptum che al lavoratore licenziato compete, per il suddetto periodo, il solo risarcimento del danno e non già questo in aggiunta alle normali retribuzioni, dal che, appunto, nasce il problema di una efficace tutela previdenziale relativamente al medesimo periodo.
Se é vero che il risarcimento del danno configura un quid pluris rispetto alle retribuzioni perdute, in guisa che delle relative erogazioni economiche non può non tenersi conto anche a fini previdenziali, come é stato ritenuto da Cass. 23 maggio 1976 n. 1927, non é men vero che, in quest'ottica, le esigenze della tutela suddetta risultano efficacemente assicurate soltanto nel caso in cui l'ammontare del danno liquidato sia almeno pari al complessivo importo delle retribuzioni che sarebbero state versate nel periodo in questione se non vi fosse stata
interruzione delle prestazioni lavorative.
Il problema permane, invece, nei casi in cui, come in quello di specie (nel quale, a fronte di un periodo di carenza retributiva pari a 17 mesi, vi é stato un risarcimento commisurato a sole nove mensilità di retribuzione), l'ammontare del danno liquidato sia inferiore a quello delle retribuzioni perdute.
Le varie soluzioni, in tali casi teoricamente prospettabili, risultano tutte inaccoglibili.
Cosl', innanzitutto, quelle per cui i contributi dovrebbero essere commisurati alle retribuzioni " virtuali ", come se il rapporto di lavoro avesse avuto regolare esecuzione: la soluzione sarebbe appagante ai fini di compiutezza della tutela assicurativa del lavoratore illegittimamente licenziato, oltre che coerente con l'efficacia cosiddetta reale dell'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro (che postula la continuità del rapporto), ma é resistita dal disposto dell'art. 12 della legge n. 153/69, che considera base imponibile agli effetti contributivi solo tutto ciò che sia dal datore di lavoro " dovuto " in dipendenza del rapporto, laddove, nel periodo in questione, alla stregua dei ricordati risultati interpretativi, la norma censurata esclude che le retribuzioni sono " dovute ", riconoscendo soltanto il diritto al risarcimento del danno.
D'altra parte, la soluzione di ritenere carente, nel medesimo periodo, ogni obbligo contributivo urta contro lo spirito della legge n. 300/70, la quale, essendo orientata nel senso di assicurare al lavoratore illegittimamente licenziato una più intensa tutela, difficilmente può legittimare una operazione ermeneutica che si proponga di ovviare al silenzio serbato sul punto in contestazione con l'individuazione di un implicito diniego di quelle provvidenze riconosciute, invece, ad altri lavoratori temporancamente sprovvisti di occupazione per fatto proprio (ivi compresa l'indennità di disoccupazione).
Se, per contro, si ritiene retribuzione imponibile il solo ammontare del danno liquidato, si incontra preliminarmente la difficoltà di riferire la contribuzione a precisi periodi di paga; e quand'anche questa fosse superabile rapportando ai mesi decorsi l'ammontare suddetto, si otterrebbe, comunque, il risultato di un imponibile mensile inferiore a quello delle retribuzioni teoricamente maturate, con possibili riflessi negativi ai fini pensionistici, in danno del lavoratore che abbia dovuto affrontare una vicenda giudiziaria di lunga durata e che si trova così discriminato rispetto a quello che abbia potuto fruire di una pronunzia di reintegrazione nel volgere di pochi mesi secondo lo spirito della novella n. 533/73.
In casi come quello di specie, pertanto, la norma censurata determinerebbe, comunque, il risultato di negare del tutto o di riconoscere in modo insufficiente (così violando l'art. 38 Cost.) la tutela previdenziale del lavoratore illegittimamente licenziato, assoggettandolo altresì irrazionalmente (in violazione dell'art. 3 Cost.) non solo alle ricordate conseguenze discriminatorie connesse alla durata del giudizio, ma anche a quelle ulteriori del deteriore trattamento che gli verrebbe riservato rispetto al lavoratore licenziato a buon diritto, il quale, oltre che all'indennità di occupazione (artt. 3, 37 e 45 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e 2, 3, 6 e 27 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636), ha diritto anche all'accreditamento della contribuzione " figurativa " da parte dell'I.N.P.S. per tutto il periodo di spettanza di tali indennità (art. 10, d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818).
L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, é stata pubblicata con la Gazzetta Ufficiale n. 285 dell'11 ottobre 1978.
Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha insistito per la declaratoria di infondatezza della questione.
Ha osservato, in particolare, che, secondo la sopra riferita pronuncia della Corte di cassazione, il risarcimento del danno in questione, presupponendo la permanenza in vita del rapporto di lavoro e l'inadempimento dell'obbligazione retributiva, non può essere commisurato almeno all'importo delle retribuzioni perdute.
Su tale quantificazione possono incidere, determinandone la minorazione, circostanze accidentali alla cui stregua il danno liquidato può non coincidere con il lucro cessante integrale: ma, per questo aspetto, la norma si limita a regolare i rapporti fra datore di lavoro e lavoratore senza produrre riflessi negativi sul distinto rapporto previdenziale, geneticamente collegato a quello di lavoro, sicché, nell'ambito di questo secondo, l'obbligazione contributiva non cessa di essere commisurabile all'effettivo importo delle retribuzioni maturate e " dovute ", anche ove l'intero ammontare di queste non coincida con quello del danno liquidato, a cagione di elementi estranei al rapporto previdenziale.
Inoltre, quand'anche si volesse ritenere come unica base imponibile l'ammontare del danno effettivamente liquidato, ogni censura di incostituzionalità della norma sarebbe mal posta, poiché questa non esclude l'eventuale coincidenza del danno stesso con il lucro cessante integrale, con la conseguenza che la mancanza della medesima costituisce una mera variabile di fatto riferibile all'accertamento contenuto sul punto nella sentenza e non alla regula juris.
Comunque erroneo sarebbe il riferimento, a fini comparativi, alla posizione del lavoratore licenziato a buon diritto, dovendosi ritenere che, nelle more del giudizio di impugnazione del licenziamento, anche al lavoratore illegittimamente licenziato e non ancora reintegrato con sentenza esecutiva, competa il diritto all'indennità di disoccupazione ed all'accreditamento della contribuzione figurativa.
La stessa opzione ermeneutica, consistente nella negazione della sussistenza dell'obbligo assicurativo nel periodo de quo sarebbe infine, compatibile con l'affermazione della piena legittimità della norma, essendo chiaro che, in tal caso, funzione del previsto risarcimento del danno non potrebbe non essere anche quella di tenere indenne il lavoratore del pregiudizio subito a causa della lesione della sua posizione assicurativa.
Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Varese dubita della legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., in quanto non prevede, a favore del lavoratore licenziato senza giusta causa o giustificato motivo e reintegrato nel posto di lavoro, l'obbligo del datore di lavoro di versare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale i contributi assicurativi in misura corrispondente a quella che sarebbe stata la normale retribuzione nel periodo che va dal licenziamento illegittimo alla reintegrazione.
Egli premette che il rapporto assicurativo-previdenziale nasce al momento della costituzione del rapporto di lavoro subordinato, ne segue le vicende e si estingue con l'estinzione del rapporto di lavoro; che nella ipotesi di illegittimo licenziamento, prevista dalla predetta norma che assicura la c.d. tutela reale, il rapporto di lavoro non si interrompe per l'arco di tempo compreso tra il licenziamento e la pronuncia giudiziale di illegittimità del licenziamento e conseguente reintegrazione, sicché ne dovrebbe logicamente conseguire, a parere dello stesso remittente, la persistenza del rapporto assicurativo-previdenziale e dello stesso obbligo contributivo del datore di lavoro.
Invece, il citato art. 18 della legge n. 300 del 1970, per il suddetto periodo prevede, a favore del lavoratore, solo il risarcimento del danno del quale specifica l'ammontare minimo in cinque mensilità, lasciando al giudice del relativo giudizio la determinazione del massimo, mentre prevede il ripristino della retribuzione solo per il periodo successivo all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro.
Lo stesso Pretore ricorda la giurisprudenza della Corte di cassazione, sia in materia di risarcimento danni da licenziamento illegittimo, sia in materia di determinazione della misura della contribuzione riferentesi a ciò che il lavoratore riceve in dipendenza della prestazione di lavoro ed in ogni caso, ad una somma che non può essere inferiore alla retribuzione comunque dovuta. Rileva che nella fattispecie trattasi di risarcimento di danno liquidato in misura inferiore all'ammontare delle retribuzioni spettanti per il periodo di durata della sospensione del rapporto di lavoro (nove mensilità, al posto di diciassette mensilità) e ritiene, quindi, che sussista disparità di trattamento (art. 3 Cost.) nei confronti del lavoratore licenziato per giusta causa o giustificato motivo, il quale, oltre all'indennità di disoccupazione (artt. 3, 37, 45 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e artt. 2, 3, 6, 27 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636), ha diritto all'accreditamento della contribuzione figurativa da parte dell'I.N.P.S. per tutto il periodo per il quale gli spetta l'indennità (art. 10, d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818) ed anche rispetto al lavoratore la cui reintegrazione nel posto di lavoro sia potuta avvenire cosl' sollecitamente da assicurare, con il danno liquidato, anche le retribuzioni dovute per il periodo dell'abusivo allontanamento dal posto di lavoro. Ritiene, inoltre, che sussista anche la violazione dell'art. 38 Cost. in quanto risulta leso il precetto della tutela previdenziale del lavoratore.
2. - La questione non é fondata.
La Corte rileva che l'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) prevede, anzitutto (primo comma), che il giudice, con la sentenza con cui dichiara la inefficacia del licenziamento, intimato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966 o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della stessa legge, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro; ed inoltre (secondo comma), che il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità o sia stata dichiarata la nullità nella misura minima di cinque mensilità di retribuzione, determinata ai sensi dell'art. 2121 cod. civ.; ed, infine, che, nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi alla sentenza che dispone la reintegrazione, il lavoratore ha diritto alle retribuzioni dovute in virtù del rapporto, dalla data della sentenza a quella della reintegrazione.
Ora, sia i giudici di merito che la Corte di cessazione ritengono che:
a) a seguito e per effetto dell'introduzione, da parte del legislatore del 1970, del principio della cd. stabilità reale, il licenziamento, poi ritenuto illegittimo, interrompe la prestazione del lavoro ma non il rapporto di lavoro con la conseguenza che non viene meno nemmeno il rapporto assicurativo;
b) la reintegrazione ordinata dal giudice ripristina la situazione anteriore al licenziamento anche per quanto riguarda la prestazione, che riprende vigore una volta eliminata la parentesi dell'illegittimo atto di recesso;
c) per il periodo tra il licenziamento e la reintegrazione, il danno risarcito (così qualificato, attesa la possibilità del verificarsi di più ipotesi non tutte omogenee, sebbene riconducibili ad una sanzione risarcitoria dotata di una attitudine plurifunzionale) si identifica anzitutto con quanto il lavoratore avrebbe avuto diritto di percepire in forza dell'obbligazione propria del rapporto, cioé anzitutto con la retribuzione, fatti salvi, però, il maggior danno da provarsi dal lavoratore e l'aliunde perceptum dal lavoratore, detraibile, se provato dal datore di lavoro;
d) per il periodo di tempo che va dal provvedimento di reintegrazione alla effettiva ripresa del lavoro, sono dovute specificamente le retribuzioni.
Pertanto, in tale situazione, siccome il licenziamento illegittimo non produce la cessazione del rapporto di lavoro e, quindi, del rapporto assicurativo-previdenziale ad esso collegato, e siccome anche per il periodo compreso tra il licenziamento ed il provvedimento di reintegrazione sono dovute le retribuzioni, sia pure comprese nel danno liquidato, e sussiste la possibilità che sia coperto tutto il periodo di sospensione della prestazione del lavoro avendo la norma di previsione determinato solo il minimo del danno risarcibile e non il massimo, non può assolutamente affermarsi che non sussista l'obbligo contributivo del datore di lavoro.
L'eventualità di una determinazione del danno in misura diversa dall'intero ammontare delle retribuzioni non dipende dalla norma di previsione che ha lasciato al giudice la determinazione del massimo del danno, con la possibilità che siano comprese tutte le retribuzioni ed anche i contributi omessi, ma solo dall'oggetto della domanda del lavoratore o dalla sentenza riparatrice.
La stessa determinazione del minimo, che questa Corte ha già ritenuto costituzionalmente legittima (sent. n. 178 del 1975
), può comprendere anche una parte delle retribuzioni dovute se risultano essere di entità inferiore alle cinque mensilità, o tutte le retribuzioni se il loro ammontare coincide con le cinque mensilità liquidate.
3. - Non sussiste quindi, la denunciata violazione dell'art. 3 Cost. nei confronti del lavoratore illegittimamente licenziato, per il quale la sospensione della prestazione duri meno di cinque mesi, potendo, in ogni caso, il lavoratore ottenere tutte le retribuzioni per il periodo di sospensione della prestazione. E nemmeno sussiste nei confronti del lavoratore licenziato per giusta causa, che può ottenere l'indennità di disoccupazione in quanto la sua situazione non é identica né omogenea a quella del lavoratore licenziato senza giusta causa o giustificato motivo perché mentre per il primo il rapporto di lavoro si estingue, per l'altro, invece, il rapporto di lavoro non cessa ma solo é interrotta la prestazione del lavoro.
Né sussiste la denunciata violazione dell'art. 38 Cost. in quanto, come si é detto, non essendo venuto meno il rapporto di lavoro, non si é estinto nemmeno il rapporto assicurativo-previdenziale ad esso collegato ed il conseguente obbligo contributivo del datore di lavoro. E ciò tanto più che, specie ai fini previdenziali, la retribuzione, nella moderna concezione del rapporto di lavoro, non é più il corrispettivo della prestazione di lavoro ma ha natura di salario previdenziale ed, in un certo senso, alimentare, comprensiva di tutto ciò che al lavoratore é corrisposto in dipendenza del rapporto di lavoro (art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153).
Pertanto, nei sensi suddetti, va dichiarata l'infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevata dal Pretore di Varese con la ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.
 
Livio PALADIN - Oronzo REALE - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO
 
Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1986.