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allarticolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dellentità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni». 5. Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui allarticolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati, devono altresì individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono inoltre individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante larea ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione. 6. Allarticolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1º gennaio 2004 ai sensi dellarticolo 03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione». 7. I commi 21, 22 e 23 dellarticolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e il comma 4 dellarticolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati. 8. Le disposizioni di cui allarticolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. ... |
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