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7.000 euro, se lammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra limporto di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e limporto di 40.000 euro. 2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a: a) 10 euro, se lammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro; b) 20 euro, se lammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro; c) 30 euro, se lammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro; d) 40 euro, se lammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro; e) 25 euro, se lammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro. 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui allarticolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dallimposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nellanno, pari a: a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. Lammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e limporto corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se lammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma ... |
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