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quattordicinali e quindicinali della prestazione; b) a decorrere dal 1º gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento; c) le tabelle di cui alle lettere a) e b) possono essere ulteriormente rimodulate secondo criteri analoghi a quelli indicati alla lettera a), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro delleconomia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dellimposta sul reddito delle persone fisiche; d) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui allarticolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che trovano applicazione a decorrere dallanno 2008. 7. Allarticolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «1º gennaio 2008» e «31 dicembre 2007», ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1º gennaio 2007» e «31 dicembre 2006»; b) al comma 5: 1) nel primo periodo, la parola: «erogate» è soppressa; 2) nel secondo periodo, le parole: «alle prestazioni maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti delle prestazioni accumulate»; c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: «alle ... |
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