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non a 15.000 euro; c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra limporto di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e limporto di 40.000 euro. 4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui allarticolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dallimposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nellanno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a: a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. Lammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e limporto corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se lammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra limporto di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e limporto di 40.000 euro. 5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dallimposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a: a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 ... |
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