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nellambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a: a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo; b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nellambito della struttura. 25. Le strutture sanitarie di cui al comma 24 comunicano telematicamente allAgenzia delle entrate lammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente. 26. Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la comunicazione prevista dal comma 25 nonché ogni altra disposizione utile ai fini dellattuazione dei commi 24 e 25. 27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 si applicano a decorrere dal 1º marzo 2007. 28. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Restano fermi in capo ai singoli prestatori di lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo svolgimento dellattività. 29. Dopo larticolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Art. 25-ter. (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio allappaltatore). 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera allatto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto ... |
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