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«, nonchè delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,» sono soppresse; b) larticolo 11 è sostituito dal seguente: «Art. 11. (Determinazione dellimposta). 1. Limposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nellarticolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; e) oltre 75.000 euro, 43 per cento. 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per lintero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dellunità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, limposta non è dovuta. 3. Limposta netta è determinata operando sullimposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge. 4. Dallimposta netta si detrae lammontare dei crediti dimposta spettanti al contribuente a norma dellarticolo 165. Se lammontare dei crediti dimposta è superiore a quello dellimposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare leccedenza in diminuzione dellimposta relativa al periodo dimposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi»; c) larticolo 12 è sostituito dal seguente: «Art. 12. (Detrazioni ... |
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