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dellarticolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con effetto dal periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dellarticolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui allarticolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146. 3. Il comma 399 dellarticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. 4. Il comma 4 dellarticolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica nei confronti dei contribuenti: a) che hanno dichiarato ricavi di cui allarticolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui allarticolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro delleconomia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro; b) che hanno iniziato o cessato lattività nel periodo dimposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e ... |
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