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prestazioni pensionistiche maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti delle prestazioni accumulate». 8. Allarticolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 12 è inserito il seguente: «12-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 una quota dellaccisa sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, la predetta quota è fissata, rispettivamente, nella misura di 0,00266 euro al litro, nella misura di 0,00288 euro al litro e nella misura di 0,00307 euro al litro. Con la legge finanziaria per lanno 2010 la suddetta quota è rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario, della minore entrata registrata nellanno 2005 rispetto allanno 2004 relativamente alla compartecipazione allaccisa sulla benzina di cui al comma 12. Lammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dellaccisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nellanno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico previsto dallarticolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma». Art. 3. ... |
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