(Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto
allevasione ed allelusione fiscale)
1. Dopo larticolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è inserito il
seguente:
«Art. 10-bis. (Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di
settore). 1. Gli studi di settore previsti allarticolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono soggetti a revisione,
di norma, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore
ovvero da quella dellultima revisione, sentito il parere della commissione di
esperti di cui allarticolo 10, comma 7. Nella fase di revisione degli studi di
settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali
quelli di contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo, la
rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si
riferiscono. La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento
del direttore dellAgenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di
ciascun anno.
2. Ai fini dellelaborazione e della revisione degli studi di settore si
tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori
definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il
relativo settore economico».
2. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti
dallarticolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2
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