|
| Home | Notizie giuridiche | Notizie di attualità | Notizie ultima ora | |
|
|
comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona; 2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con lesclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali; d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dellarticolo 39 del codice della navigazione e allarticolo 37 del regolamento per lesecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante larea ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione; f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive allaria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento». 3. Il comma 3 dellarticolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente: «3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto». 4. Allarticolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ... |
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
successiva
Prima pagina di
questo documento