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400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, loccupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, lindennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando lapplicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi. 9. Dopo larticolo 693 del codice della navigazione è inserito il seguente: «Art. 693-bis. (Destinazione dei beni demaniali non strumentali al servizio della navigazione aerea). - I beni demaniali non strumentalmente destinati al servizio della navigazione aerea sono gestiti dallAgenzia del demanio in base alla normativa vigente, garantendo un uso compatibile con lambito aeroportuale in cui si collocano. Si considerano non strumentali i beni non connessi in modo diretto, attuale e necessario al servizio di gestione aeroportuale. Gli introiti derivanti dalla gestione dei beni di cui al primo comma, determinati sulla base dei valori di mercato, affluiscono allerario». 10. Dopo larticolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente: «Art. 3-bis. (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione). 1. I beni immobili di ... |
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