|
| Home | Notizie giuridiche | Notizie di attualità | Notizie ultima ora | |
|
|
ledilizia scolastica e per linformatizzazione del processo». Art. 17. (Contributo di solidarietà) 1. A decorrere dal 1º gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto, di cui allarticolo 2120 del codice civile, sullindennità premio di fine servizio, di cui allarticolo 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e sullindennità di buonuscita, di cui allarticolo 3 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo lindice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, è dovuto sullimporto eccedente il predetto limite un contributo di solidarietà nella misura del 15 per cento. LINPS è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per il prelievo del contributo di solidarietà, secondo le medesime modalità di cui allultimo periodo del comma 402 dellarticolo 18. 2. Il 90 per cento delle risorse derivanti dallattuazione del comma 1 affluiscono allo stato di previsione dellentrata per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui allarticolo 18, comma 757, e destinate ad iniziative volte a favorire listruzione e la tutela delle donne immigrate. Art. 18. ... |
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
successiva
Prima pagina di
questo documento