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(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)
1. Dopo il comma 2-bis dellarticolo 01 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
494, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il
concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono
inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dellarticolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre
2005, n. 296». 2. Il comma 1 dellarticolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è
sostituito dal seguente: «1. I canoni annui per concessioni rilasciate o
rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali
marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative
alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei
seguenti criteri: a) classificazione, a decorrere dal 1º gennaio 2007,
delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie: 1)
categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi,
concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di
essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica.
Laccertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato
alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more
dellemanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da
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