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relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento». Art. 16. (Sequestro e confisca dei beni per reati contro la pubblica amministrazione) 1. Allarticolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 323, 325,»; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 323 e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni». 2. Il comma 5 dellarticolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonché i proventi derivanti dallaffitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per ... |
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