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dellassegnazione o attribuzione è da intendersi concreta, attuale, strettamente connessa e necessaria al funzionamento del servizio e allesercizio delle funzioni attribuite, nonché al loro proseguimento. 15. È attribuita allAgenzia del demanio la verifica, con il supporto dei soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisiti allatto dellassegnazione o attribuzione e successivamente laccertamento periodico della permanenza di tali condizioni o della suscettibilità del bene a rientrare in tutto o in parte nella disponibilità dello Stato, e per esso dellAgenzia del demanio come stabilito dalle norme vigenti. A tal fine lAgenzia del demanio esercita la vigilanza e il controllo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367. 16. Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilità del Ministero delleconomia e delle finanze e per esso dellAgenzia del demanio. 17. Il comma 109 dellarticolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i requisiti necessari per essere ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato comma devono sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della proposta di vendita da parte dellamministrazione alienante, ovvero alla data stabilita, con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani di dismissione programmati. 18. Dopo il comma 3 dellarticolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente: «3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri ... |
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