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applicata al gettito del penultimo anno precedente lesercizio di riferimento. 2. Dallanno 2008, per ciascun comune è operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva, di cui al comma 1, operata sul fondo ordinario ed è attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire linvarianza delle risorse. 3. A decorrere dallesercizio finanziario 2009, lincremento del gettito compartecipato, rispetto allanno 2008, derivante dalla dinamica dellimposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative e dellesigenza di promuovere lo sviluppo economico. 4. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono allattuazione del presente articolo in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario. Art. 13. (Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) 1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: ... |
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