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n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti dimposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità. 2. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui. 3. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate. Art. 12. (Compartecipazione comunale allIRPEF) 1. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione del 2 per cento al gettito dellimposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sullimposta è efficace a decorrere dal 1º gennaio 2008 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui allarticolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Laliquota di compartecipazione è ... |
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