a) al comma 1 dellarticolo 65: 1) la lettera d) è sostituita
dalla seguente: «d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione
delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché
di visure e certificati ipotecari»; 2) la lettera g) è sostituita dalla
seguente: «g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi
di aggiornamento degli atti»; 3) la lettera h) è sostituita dalla
seguente: «h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati
catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera
g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a
fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo
laccesso ai dati a tutti i soggetti interessati»; b) la lettera a)
del comma 1 dellarticolo 66 è sostituita dalla seguente: «a) alla
conservazione, alla utilizzazione ed allaggiornamento degli atti catastali,
partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando
quanto previsto dallarticolo 65, comma 1, lettera h)».
Art. 14.
(Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli
enti locali)
1. A decorrere dal 1º novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche
in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro
attribuite dallarticolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come
da ultimo modificato dallarticolo 13 della presente legge, fatto salvo quanto
stabilito dal comma 2 del presente articolo per la funzione di conservazione
degli atti catastali.
2. Lefficacia dellattribuzione della funzione comunale di conservazione
...