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cui al comma 2»; b) al comma 4: 1) le parole: «dei crediti di cui agli articoli 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «del credito di cui allarticolo 165»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Laddizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1º gennaio dellanno cui si riferisce laddizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento delladdizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dellimposta sul reddito delle persone fisiche. Lacconto è stabilito nella misura del 30 per cento delladdizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dellanno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dellacconto, laliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per lanno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 20 gennaio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nellanno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine»; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, lacconto delladdizionale dovuta è determinato dai sostituti dimposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo delladdizionale dovuta è ... |
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