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delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono approvati il modello di comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di trasmissione. 22. Per lomessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma 20 si applicano le disposizioni previste dallarticolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Art. 6. (Variazione dellaliquota di compartecipazione delladdizionale comunale allIRPEF) 1. Allarticolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale allIRPEF, a norma dellarticolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dallarticolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dellaliquota di compartecipazione delladdizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero delleconomia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. Lefficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dellaliquota di compartecipazione delladdizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di ... |
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