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determinato allatto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro laddizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. Limporto da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui allarticolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»; d) il comma 6 è abrogato. 2. Allarticolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e 2007» sono soppresse. Art. 7. (Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche) 1. A decorrere dal 1º gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, listituzione di unimposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 5 del presente articolo. 2. Il regolamento che istituisce limposta determina: a) lopera pubblica da realizzare; b) lammontare della spesa da finanziare; c) laliquota di imposta; d) lapplicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione allesistenza di particolari ... |
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