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favorire linclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, è istituito
presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per
linclusione sociale degli immigrati», al quale è assegnata la somma di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 765. Gli atti e i
provvedimenti concernenti lutilizzazione del Fondo di cui al comma 764 sono
adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro
delle politiche per la famiglia e con il Ministro della salute. 766.
Allarticolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «3
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «3 milioni di euro per lanno 2006 e di 750.000 euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le
risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui allarticolo 20, comma 8, della
legge 8 novembre 2000, n. 328». 767. Per il finanziamento del Fondo nazionale
per la montagna, di cui allarticolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e
successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per
lanno 2007. 768. Allarticolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «30 aprile 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007». 769. Le somme non spese da parte
dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi
allentrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui allarticolo 59, comma 44, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. 770. Le somme di cui allarticolo 1, comma 333, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del
requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, non sono ripetibili.
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