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771. Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dellarticolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in applicazione dellarticolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci. 772. I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui al comma 770 sono estinti. 773. Lautorizzazione di spesa di cui al comma 2 dellarticolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 774. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dellItalia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale», al quale è assegnata la somma di 33 milioni di euro per lanno 2007. 775. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ad integrazione della dotazione del Fondo nazionale per le comunità giovanili di cui allarticolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 776. È assegnato allIstituto per il credito sportivo, per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 777. Il contributo di cui al comma 776 concorre ad incrementare il fondo speciale di cui allarticolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni. 778. Restano comunque ferme le disposizioni dellarticolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179. 779. Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base ed ... |
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