|
| Home | Notizie giuridiche | Notizie di attualità | Notizie ultima ora | |
|
|
alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Dipartimento per le libertà civili e limmigrazione» del medesimo stato di previsione. 759. Per le attività di prevenzione di cui allarticolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, è autorizzata lulteriore spesa di 500.000 euro annui. 760. Al fine di garantire lattuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze», al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per lanno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 761. Gli atti e i provvedimenti concernenti lutilizzazione del Fondo di cui al comma 760 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro delleconomia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 762. Allarticolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa». 763. Il Ministro della solidarietà sociale, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 760. 764. Al fine di ... |
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
successiva
Prima pagina di
questo documento