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territoriale; b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica; c) nelle vie ordinarie, qualora lobbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b). 726. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 722, 723 e 724, è stabilita con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro delleconomia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dellentità del credito dello Stato nonché lindicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro delleconomia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato. 727. I decreti ministeriali di cui al comma 726, qualora lobbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dellintesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dellente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Lintesa ha ad oggetto la determinazione dellentità del credito dello Stato e ... |
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