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obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i princìpi e le procedure stabiliti dallarticolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dellarticolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 722. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 720 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dellItalia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali. 723. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 720 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dellarticolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea. 724. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti delluomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni. 725. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 722, 723 e 724: a) nei modi indicati al comma 726, qualora lobbligato sia un ente ... |
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