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lindicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il
contenuto dellintesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un
provvedimento del Ministero delleconomia e delle finanze che costituisce titolo
esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere
pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del
Ministero delleconomia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del
credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
728. In caso di mancato raggiungimento dellintesa, alladozione del
provvedimento esecutivo indicato nel comma 727 provvede il Presidente del
Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza
unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi,
possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei
ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo
il procedimento disciplinato nel presente comma. 729. Le notifiche indicate nei
commi 725 e 726 sono effettuate a cura e spese del Ministero delleconomia e
delle finanze. 730. I destinatari degli aiuti di cui allarticolo 87 del
Trattato istitutivo della Comunità europea possono avvalersi di tali misure
agevolative solo se dichiarano, ai sensi dellarticolo 46 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, e secondo le modalità stabilite con decreto del
Presidente della Repubblica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di
non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o
incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel decreto di cui al
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